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L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) ha pubblicato sul proprio sito un documento di consultazione che propone le modalità per far pagare gli oneri di sistema sull’energia autoconsumata.In particolare l’Autorità presenta uno schema di provvedimento per la prima attuazione delle disposizioni dell’articolo 24 del decreto legge 91/14 (Competitività o taglia bollette), convertito nella legge 116/14. Il documento dell’Autorità, 519/2014, oltre a una breve premessa, contiene una serie di spunti per la consultazione riferiti allo schema di provvedimento in tema di applicazione degli oneri generali di sistema all’energia elettrica consumata ma non prelevata dalle reti pubbliche all’interno di reti interne di utenza (RIU), sistemi efficienti di utenza (SEU) e sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SEESEU). L’ambito di applicazione dell’articolo 24 del decreto legge 91/14 riguarda RIU, SEU e SEESEU, con potenza superiore a 20 kW che accedono allo scambio sul posto. Al comma 2 stabilisce che per RIU, SEU e SESSEU “entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull’energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete”; Al comma 3, che per i SEU entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014 “i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull’energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete”; Tale aliquota (comma 4) potrà essere aggiornata con decreti del Ministro dello Sviluppo del Economico dal 30 settembre 2015 e successivamente con cadenza biennale, senza però che gli aumenti superino i 2,5 punti percentuali rispetto a quelli previgenti. Al comma 5, che “per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3, l’Autorità adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell’energia consumata e non prelevata dalla rete”; Al comma 9, che le predette disposizioni non si applicano agli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW che accedono allo scambio sul posto. L’applicazione puntuale dell’articolo richiederebbe la disponibilità delle misure relative all’energia elettrica consumata, nonché interventi di revisione dei sistemi di fatturazione delle imprese distributrici e delle società di vendita. Si tratta di un’implementazione che non può essere effettuata e completata nell’arco di pochi mesi e che richiederebbe costi di investimento e gestionali significativi. Nella delibera si legge dunque che “in via transitoria, per l’anno 2015, l’Autorità definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l’energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3. Il medesimo sistema è applicabile, anche successivamente al 2015, laddove le quote applicate siano inferiori al 10%”. Lo schema di provvedimento definisce che:– nel caso di SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in bassa tensione, le imprese distributrici applichino un sistema di maggiorazioni delle aliquote espresse in centesimi di euro per punto di prelievo, relative alle componenti tariffarie A2, A3 e A5, il cui importo è definito e aggiornato dall’Autorità in concomitanza con l’aggiornamento delle suddette componenti. Sulla base di stime preliminari dovrebbe essere intorno ai 30-40 euro/anno.– lo stesso vale per SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in media tensione, purché si tratti di soggetti non inclusi nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, con stime intorno ai 1.000 euro/anno.– in relazione ai soggetti SEU e SEESEU inclusi nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, la delibera definisce che le maggiorazioni siano determinate a conguaglio dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico; In ogni caso si prevede che l’applicazione di quanto previsto sia regolata distintamente per ciascuna impresa sulla base dei dati di consumo da questa forniti. – Per i soggetti SEU e SEESEU con punti di prelievo in alta e altissima tensione non inclusi nel suddetto elenco, si dovranno stabilire procedure ad hoc per l’esazione da parte della medesima Cassa . Infine, “si evidenzia che quanto esposto nel presente documento in relazione ai SEU e ai SEESEU potrà trovare applicazione solo al completamento, da parte del GSE, delle qualifiche di tali sistemi, in attuazione della deliberazione 578/2013/R/eel che, pertanto, assume carattere di urgenza”. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità o tramite posta elettronica ([email protected]) entro l’8 novembre 2014.L’Autorità entro il mese di novembre 2014 provvederà all’approvazione definitiva del provvedimento che avrà efficacia dal 1 gennaio 2015. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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