Detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica, esclusi gli “immobili merce”

Gli interventi di riqualificazione energetica realizzati da una impresa di costruzione sugli “immobili merce” non possono beneficiare della detrazione IRPEF del 55%. Lo afferma l’Agenzia delle entrate nella Risoluzione n. 303/E del 15 luglio 2008.

Il quesito è stato posto da una impresa di costruzione e ristrutturazione edilizia, che ha acquistato una unità immobiliare di categoria A4 (abitazione di tipo popolare) quale bene merce che intende ristrutturare, eseguendo anche interventi di riqualificazione energetica previsti dall’art. 1, comma 344, della legge 296 del 2006. L’impresa ritiene di poter usufruire della detrazione fiscale del 55%, sostenendo che il beneficio riguarda anche gli interventi su immobili merce.
 
Il comma 344 della Finanziaria 2007 – spiega l’Agenzia – prevede la possibilità di detrarre dall’IRPEF il 55% delle spese, per alcuni interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, sostenute entro il 31 dicembre 2007, termine prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2010, dall’art. 1, comma 20 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).
 
La detrazione, da ripartire in più anni, riguarda le spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all’allegato C del DM 19 febbraio 2007, che ha definito le modalità di attuazione dell’agevolazione per quanto riguarda la tipologia degli interventi, i soggetti ammessi alla detrazione e gli adempimenti necessari.
 
Per quanto riguarda i soggetti che possono avvalersi della detrazione, l'art. 2 del DM 19 febbraio 2007 contempla anche i soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su parti di essi o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. A tale proposito, la circolare 36/2007 ha precisato che “l’agevolazione in esame, a differenza di quanto previsto per la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, che è espressamente riservata ai soli edifici residenziali, interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale), compresi, quindi, quelli strumentali”.
 
Si definiscono “immobili merce” quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Per la società che ha posto il quesito, gli immobili rappresentano l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali. Ne consegue che le spese per gli interventi sugli immobili oggetto del quesito non possono beneficiare della detrazione IRPEF del 55%.
 
Infatti, la normativa in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio è finalizzata al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio riservato esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio. L’agevolazione non può quindi riguardare gli inventi su “immobili merce” che, riguardando esclusivamente determinati operatori economici (imprese del settore edilizio), comportano, a favore di questi soggetti, ulteriori vantaggi non rispondenti allo scopo perseguito dalla legge che è quello di favorire esclusivamente i soggetti che utilizzano i beni.
 
La volontà del legislatore appare chiara se si considera che la detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie (Legge 27 dicembre 1997, n. 449) è stata estesa, dall’art. 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, agli interventi eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione di immobili che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile ristrutturato. La mancanza di un’analoga disposizione per gli interventi di recupero energetico, conferma che l’agevolazione del 55%, non è estensibile agli interventi sui beni merce.

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