Il Senato approva la Legge di Stabilità

Per le costruzioni confermato ecobonus, Iva sul pellet torna al 22%

Venerdì 20 novembre il Senato ha approvato, con 164 voti favorevoli, 116 contrari e 2 astenuti, il maxiemendamento sostitutivo del ddl di stabilità 2016, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia. Il testo ritorna ora alla Camera dei deputati.

Ecco in sintesi cosa ha stabilito il Senato per le costruzioni:

L’articolo 6 conferma la proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2016 le misure del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali; e del 50% per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili.

Le giovani coppie, anche di fatto, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale possono usufruire di una detrazione fiscale del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili nel 2016 fino a 8.000 euro.

Viene chiarito che le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sono usufruibili anche dagli IACP, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

L’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta in percentuale delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento: detrazione massima 100.000 euro;
  • il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti): detrazione massima 60.000 euro;
  • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda: detrazione massima 60.000 euro;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (inclusi quelli dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili): detrazione massima 30.000 euro;
  • l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari, di cui all’allegato M del D.Lgs. n. 311 del 2006: detrazione massima 60.000 euro.

La detrazione si applica, nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

In sintesi la normativa al riguardo prevede che:

  • la detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) è pari al 65% delle spese sostenute, entro il limite massimo che varia a seconda della tipologia dell’intervento eseguito;
  • l’agevolazione non è cumulabile con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge nazionali (come, ad esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio) o altri incentivi riconosciuti dall’Unione europea;
  • non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di inizio dei lavori all’Agenzia delle entrate;
  • i contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (i titolari di reddito di impresa sono invece esonerati da tale obbligo e possono provare la spesa con altra idonea documentazione);
  • è previsto l’esonero dalla presentazione della certificazione energetica per la sostituzione di finestre, per gli impianti di climatizzazione invernale e per l’installazione di pannelli solari;
  • al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa hanno l’obbligo di effettuare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori; la legge di stabilità per il 2015 ha elevato la misura della ritenuta dal 4 all’8 per cento;
  • per gli interventi eseguiti dal 2011 è obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo;
  • i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti ad acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti dal D.M. 19 febbraio 2007 (GU 26 febbraio 2007, n. 47) ed a trasmettere, entro novanta giorni dalla fine dei lavori, all’ENEA copia dell’attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Per quanto riguarda le Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, la proroga sino al 31 dicembre 2016 comprende anche la detrazione del 65% per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche del TUIR, elevando il limite di spesa a 96.000 euro per unità immobiliare.

La detrazione fiscale per il recupero del patrimonio edilizio è concessa per i seguenti interventi:

  • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degliedifici residenziali;
  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
  • ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche se non rientranti nelle tipologie di intervento di cui ai primi due punti;
  • realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune;
  • eliminazione di barriere architettoniche;
  • adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi;
  • realizzazione di interventi di cablatura degli edifici e di contenimento di inquinamento acustico;
  • conseguimento di risparmi energetici;
  • adozione di misure antisismiche;
  • bonifica dall’amianto ed esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Inoltre il Senato ha confermato le Detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomesticidel 50% per le ulteriori spese, fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro, documentate e sostenute per l’acquisto dei seguenti prodotti finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione:

  • mobili;
  • grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+;
  • forni di classe non inferiore ad A.

L’articolo 47, comma 5 stabilisce i criteri da utilizzare a regime per individuare le attività produttive di reddito agrario. In particolare è confermata la stabilizzazione del regime fiscale per le agroenergie applicato negli anni 2014 e 2015. Tale regime stabilisce che la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabii agroforestali (fino a 2.400.000 kWh annui) e fotovoltaiche (fino a 260.000 kWh annui) nonché di carburanti e di prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, si consideri produttiva di reddito agrario. Solo la quota di produzione eccedente tali limiti è soggetta a un coefficiente di redditività del 25%.

Salta la riduzione al 10% dell’IVA sul pellet, che torna quindi al precedente 22%. Molto duro il commento del M5S che in un comunicato a questo proposito sottolinea: “In Italia sono state vendute quasi 2 milioni di stufe a pellet e oltre 60mila caldaie ad uso domestico. Quasi tutto il pellet consumato in Italia (il 96%, pari a circa 2,7 milioni di tonnellate nel 2014) è usato nel settore residenziale: l’81% nelle stufe (se ne contano circa 2,2 milioni), il 15% nelle caldaie domestiche (con potenze inferiori a 35 kW) e il 4% in quelle commerciali, cioè con potenza oltre 35 kW. Secondo i calcoli, ben 10 punti percentuali di Iva hanno un impatto per il prezzo al consumatore di circa 50 centesimi di euro per ogni sacco da 15 chilogrammi di pellet e di circa 31-35 euro per ogni tonnellata. Con questa scelta il governo Renzi fa capire ancora una volta da che parte sta: quella dei più forti”.

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Tema Tecnico

Detrazione fiscale 50% - 65%, Normativa

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