In GU il decreto spalma-incentivi per le rinnovabili non fotovoltaiche

Il decreto definisce le modalità per la rimodulazione degli incentivi riconosciuti ai soggetti che scelgono l’estensione del periodo di incentivazione di 7 anni

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 6 novembre 2014 che definisce la  “Rimodulazione degli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico spettanti ai soggetti che aderiscono all’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (DL Destinazione Italia), convertito con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9”.

In particolare i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio, possono scegliere tra 2 opzioni:

a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell’energia elettrica;

b) optare per una rimodulazione dell’incentivo spettante.
Il decreto stabilisce le  modalità di determinazione dei nuovi  incentivi  riconosciuti  sull’energia  elettrica  prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili esistenti, diversi dagli  impianti fotovoltaici, i cui esercenti optano per l’estensione del periodo  di incentivazione di 7 anni di cui all’art. 1, comma 3, lettera b),  del d.l. n. 145 del 2013.

Il decreto si applica a  tutti  gli  impianti  compresi nella tipologia definita al comma 1 che,  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, beneficiano di incentivi sotto forma  di certificati verdi o tariffe omnicomprensive. Fanno eccezione gli impianti per i quali il periodo di diritto agli  incentivi termina entro il 31 dicembre 2014 ovvero entro il  31  dicembre 2016 per gli impianti a biomasse e a biogas di potenza non superiore a  1 MW; gli impianti di cui all’art. 1, comma 6, del d.l. n.  145  del 2013.

Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Commenta questa notizia



Tema Tecnico

Normativa

Le ultime notizie sull’argomento



Secured By miniOrange