Intervento De Vincenti su incentivi rinnovabili e rendita catastale per impianti fotovoltaici

Sviluppo delle fonti rinnovabili, accatastamento degli impianti fotovoltaici, determinazione della rendita catastale di un impianto fotovoltaico

Nel corso della seduta della Camera di mercoledì 3 marzo il Viceministro dello Sviluppo Economico Claudio De Vincenti ha risposto a un’interrogazione parlamentare del deputato Walter Rizzetto del Movimento 5 Stelle, in merito alle intenzioni del Governo sullo sviluppo concreto delle fonti rinnovabili, dell’accatastamento degli impianti fotovoltaici per impianti con potenza superiore a 3 kWp e alla determinazione della rendita catastale di un impianto fotovoltaico, al fine di promuovere lo sviluppo di impianti di energia da fonti rinnovabili.

Il Viceministro ha sottolineato che l’Italia ha raggiunto in anticipo rispetto alla data prevista dallo scenario europeo, l’obiettivo di penetrazione delle rinnovabili nel settore elettrico, grazie proprio al forte sviluppo degli impianti fotovoltaici. “Anche dopo l’esaurimento della stagione degli incentivi del conto energia, il settore continua a svilupparsi grazie al forte calo del costo dei moduli, da un lato, e al mantenimento di altri incentivi pubblici, dall’altro, come la detrazione fiscale e il meccanismo dello scambio sul posto, proprio recentemente esteso dal Parlamento e dal Governo da una potenza di 200 kilowatt a quella di 500 kilowatt. Aggiungo che si sta lavorando con la società Terna per gli investimenti sulle cosiddette reti intelligenti, che consentano di gestire al meglio la non programmabilità del fotovoltaico e di altre fonti rinnovabili, in modo da poterle integrare pienamente all’interno del sistema elettrico e del mercato elettrico e che, inoltre, si sta lavorando con l’Autorità per l’energia a definire indirizzi di regolazione che sostengano lo sviluppo delle rinnovabili e del fotovoltaico, anche in questa fase in cui, per il fotovoltaico, gli incentivi si sono esauriti”.
Per quanto riguarda le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico il viceministro ha ribadito che sta per essere varato il decreto ministeriale per il biennio 2015-2016. Ricordiamo che dagli ultimi dati GSE mancano circa 30 milioni al raggiungimento della soglia di 5,8 miliardi di euro annui.

In merito all’altro tema sollevato da Rizzetto, dell’esenzione dalla rivalutazione della rendita catastale per i piccoli impianti con potenza inferiore ai 20 kilowatt picco e non solo per quelli fino a 3 kilowatt picco, il vice-ministro De Vincenti ha spiegato che “il requisito della potenza a 3 kWp non determina automaticamente l’obbligo di aggiornamento catastale” dal momento che la disciplina fiscale lo prevede “solo se il valore dell’impianto supera il 15 per cento del valore capitale, o la relativa redditività ordinaria dell’edificio, a cui accede. Questo limite consente di salvaguardare gli interventi più mirati all’autoconsumo e quindi più virtuosi, escludendoli dall’obbligo di aggiornamento catastale, che viceversa opera soltanto con riferimento a quelle installazioni realizzate a fini più direttamente commerciali e che quindi superano il 15 per cento del valore capitale”. Questo meccanismo permetterebbe l’esclusione dall’aggiornamento catastale degli impianti fino a 20 kilowatt.

Il viceministro ha poi sottolineato che in riferimento alla normativa  relativa all’accatestamento degli impianti, “al fine di distinguere le installazioni per le quali sussiste l’obbligo di dichiarazione in catasto da quelle per le quali tale obbligo non sussiste, la circolare n. 96 del 19 dicembre 2013 dell’Agenzia delle entrate, chiarisce che per le installazioni fotovoltaiche poste su edifici o realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censite al catasto edilizio urbano, non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili”. Non vi è in ogni caso alcun alcun obbligo di dichiarazione in catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione dell’unità immobiliare cui l’impianto fotovoltaico è architettonicamente o parzialmente ente integrato, qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

  • la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non sia superiore a 3 kilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso
  • la potenza nominale complessiva, espressa in kilowatt, non sia superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni siano servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo, oppure sia  architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano
  • per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, sia inferiore a 150 metri cubi, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dal DM del 2 gennaio 1998, n. 28.

Riguardo agli impianti fotovoltaici posti su edifici (cioè architettonicamente o parzialmente integrati), qualora l’impianto stesso non rientri in alcuna delle tre ipotesi sopra indicate, la circolare chiarisce anche che non è necessario procedere alla presentazione della dichiarazione di variazione catastale con rideterminazione della rendita dell’unità immobiliare cui l’impianto fotovoltaico risulta integrato, quando l’impianto stesso ne incrementa il valore capitale, come abbiamo detto, di una percentuale inferiore al 15 per cento.

Nel merito, sempre il Ministero dell’economia e delle finanze osserva che tale limite non è stato introdotto per i soli impianti fotovoltaici, ma deriva dall’applicazione della comune prassi catastale in relazione a qualunque intervento interessante gli impianti o comunque influente sulla qualità dell’oggetto edilizio, come già chiarito peraltro con la circolare n. 1/T del 3 gennaio 2006.

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