Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPR attuativo del DLgs. 192

E’ stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 di ieri 10 giugno 2009 il DPR attuativo dell’art. 4 comma 1, lettera a) e b) del DLgs 192 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) , del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”.
Il decreto pubblicato è il primo dei tre decreti attuativi del dlgs 192/2005, che era stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 40 dello scorso 6 marzo su proposta del Ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola e che servirà a colmare un vuoto legislativo di oltre tre anni.
Il regolamento, necessario per l’accoglimento della direttiva 2002/91 emanata dall’UE, è il primo dei tre decreti attuativi che il Governo avrebbe dovuto emanare (due DPR in riferimento alle lettere a), b) e c) comma 1 dell’art. 4 e un decreto interministeriale in riferimento al comma 1 dell’art. 5 del Dlgs 192/2005) ed è soprattutto diretto alle Regioni che non hanno ancora legiferato in materia di certificazione energetica, anche se in caso di legiferazione regionale questa prevarrà su quella nazionale.

Il decreto in argomento è composto dai seguenti otto articoli:

  • ambito di intervento e finalità;
  • definizioni;
  • metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti;
  • criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti;
  • criteri generali e requisiti per l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
  • funzioni delle regioni e delle province autonome;
  • disposizioni finali;
  • copertura finanziaria.

Le principali novità:
art. 3 – comma 1: adozione norme UNI TS 11300
art. 3 – comma 2: linee guida per la certificazione energetica da emanare
art. 4 – comma 3: obbligo di verifica della prestazione energetica estiva (Epe, invol)
art. 4 – comma 4: chiarimenti per porte e vetrine per il rispetto della trasmittanza limite
art. 4 – comma 5: valore limite del rendimento termico utile degli impianti più restrittivo
art. 4 – comma 18: definizione di valori limite di trasmittanza termica periodica Yie
art. 6 – comma 1-2: chiarimento sui provvedimenti regionali già adottati
art. 7 – comma 1: validazione dei software di calcolo con strumento nazionale di riferimento

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Tema Tecnico

Certificazione energetica degli edifici, Normativa

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