Violazione dell’APE: si paga la sanzione e si presenta l’attestato

Una circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su come procedere in caso di violazione dell’Attestato di Prestazione Energetica

La Circolare 31/E dell’Agenzia delle Entrate dello scorso dicembre contiene chiarimenti e commenti sul Decreto legislativo del 21 novembre 2014 sulle semplificazioni fiscali.
La circolare tra le altre cose interviene in materia di APE e detrazione IRPEF in caso di lavori di riqualificazione energetica.  

Per quanto riguarda le violazioni in materia di APE, Attestato di Prestazione Energetica, l’Agenzia evidenzia che secondo l’art. 34 del decreto del 21 novembre che modifica art. 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005 n 192, è compito del Ministero dello sviluppo economico individuare l’Amministrazione competente all’irrogazione delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
In ogni caso il “pagamento della sanzione non esenta comunque dall’obbligo di presentare l’attestato, in caso di omessa dichiarazione o allegazione dello stesso, al citato Ministero”.
L’Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individuerà, nel quadro delle informazioni disponibili, acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 3 dell’art.6, quelle considerate rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio e le trasmetterà, in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico per l’accertamento e la contestazione della violazione dell’Attestato di Prestazione Energetica.
Ricordiamo che il Dl Destinazione Italia ha fissato un massimo  45 giorni per allegare l’APE ai contratti di compravendita e affitto, in caso di omessa dichiarazione o allegazione dell’attestazione di prestazione energetica, è prevista una multa, a carico di conduttore e locatore in parti uguali, variabile dai 3mila ai 18mila euro.

La stessa Circolare 31 del 30 dicembre 2014 conferma l’abrogazione della comunicazione all’agenzia delle entrate per i lavori di Riqualificazione Energetica di Edifici incentivati con l’ecobonus, che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione IRPEF e IRES (articolo 12).
“Tale effetto è ottenuto mediante l’abrogazione del comma 6 dell’art. 29 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che stabiliva, tra l’altro, l’obbligo per i contribuenti interessati alla detrazione di inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia”.
In particolare la soppressione dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate riguarda:

  • i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015;
  • i soggetti con il periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel periodo di imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scada a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto

Scarica la Circolare 31/E/2014.

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