Come funziona il fotovoltaico ad uso esclusivo in condominio: come si divide il tetto e permessi necessari 30/04/2025
Come funziona il fotovoltaico ad uso esclusivo in condominio: come si divide il tetto e permessi necessari 30/04/2025
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L193 del 21 Luglio 2015 alcuni dei regolamenti che sono stati adottati dalla commissione europea inerenti alla progettazione ecocompatibile e all’etichettatura di stufe, caldaie e pannelli solari termici. I regolamenti in questione sono i seguenti. Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido (Testo rilevante ai fini del SEE): 1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative alla commercializzazione e alla messa in funzione di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido aventi una potenza termica nominale ≤ 50 kW. 2. Il presente regolamento non si applica: a) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido previsti solo e specificamente per la combustione di biomassa non legnosa; b) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido previsti solo e specificamente per ambienti esterni; c) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido la cui potenza termica diretta, alla potenza termica nominale, è inferiore al 6 % della potenza termica diretta e indiretta combinata; d) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido che non sono assemblati in fabbrica o che non sono forniti dal medesimo fabbricante come componenti prefabbricati o parti, destinati all’assemblaggio sul posto; e) ai prodotti di riscaldamento ad aria; f) alle stufe per sauna. Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale (Testo rilevante ai fini del SEE): 1. Il presente regolamento stabilisce requisiti per l’etichettatura energetica e la fornitura di informazioni di prodotto supplementari applicabili agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale aventi una potenza termica nominale inferiore o pari a 50 kW. 2. Il presente regolamento non si applica: a) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale elettrici; b) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale che utilizzano un ciclo a compressione di vapore o un ciclo di assorbimento per la produzione di calore azionato da compressori elettrici o combustibili; c) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido previsti solo e specificamente per la combustione di biomassa non legnosa; d) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale previsti specificamente per scopi diversi dal riscaldamento di ambienti interni al fine di raggiungere e mantenere un determinato comfort termico per le persone grazie alla convezione termica o all’irraggiamento termico; e) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale previsti solo e specificamente per ambienti esterni; f) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale la cui potenza termica diretta, alla potenza termica nominale, è inferiore al 6 % della potenza termica diretta e indiretta combinate; g) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido che non sono assemblati in fabbrica o che non sono forniti dal medesimo fabbricante come componenti prefabbricati o parti per assemblaggio sul posto; h) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a irraggiamento luminoso e a tubo radiante; i) ai prodotti di riscaldamento ad aria; j) alle stufe per sauna. Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (Testo rilevante ai fini del SEE): 1. Il presente regolamento stabilisce requisiti per l’etichettatura energetica e la comunicazione di informazioni di prodotto supplementari delle caldaie a combustibile solido aventi una potenza nominale non superiore a 70 kW e agli insiemi di caldaia a combustibile solido aventi una potenza nominale non superiore a 70 kW, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari. 2. Il presente regolamento non si applica: a) alle caldaie che generano calore solo per la produzione di acqua calda potabile o per usi sanitari; b) alle caldaie per il riscaldamento e la distribuzione di vettori gassosi per il trasferimento del calore quali vapore o aria; c) alle caldaie di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente aventi una potenza elettrica massima pari o superiore a 50 kW; d) alle caldaie a biomassa non lignea. Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale (Testo rilevante ai fini del SEE): Il presente regolamento stabilisce le specifiche di progettazione relative alla commercializzazione e alla messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico aventi potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW e degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso commerciale aventi potenza termica nominale del prodotto o di un singolo segmento pari o inferiore a 120 kW. Il presente regolamento non si applica: a) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale che utilizzano per la produzione di calore un ciclo a compressione di vapore o un ciclo di assorbimento azionato da compressori elettrici o combustibili; b) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale previsti specificamente per scopi diversi dal riscaldamento di ambienti interni volti a raggiungere e mantenere un determinato comfort termico per le persone tramite convezione termica o irraggiamento termico; c) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale previsti solo e specificamente per ambienti esterni; d) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale la cui potenza termica diretta, alla potenza termica nominale, è inferiore al 6 % della potenza termica diretta e indiretta combinate; e) ai prodotti di riscaldamento ad aria; f) alle stufe per sauna; g) apparecchi per il riscaldamento non autonomi. Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido (Testo rilevante ai fini del SEE): 1. Fatta salva la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il presente regolamento stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per la commercializzazione e la messa in servizio di caldaie a combustibile solido aventi una potenza termica massima pari a 500 chilowatt («kW»), comprese quelle integrate in insiemi composti da una caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari quali definiti all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/XXX. 2. Il presente regolamento non si applica: a) alle caldaie che generano calore solo per la produzione di acqua calda potabile o a fini sanitari; b) alle caldaie per il riscaldamento e la distribuzione di vettori gassosi per il trasferimento del calore quali vapore o aria; c) alle caldaie di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente aventi una potenza elettrica massima pari o superiore a 50 kW; d) alle caldaie a biomassa non legnosa. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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