Come funziona il fotovoltaico ad uso esclusivo in condominio: come si divide il tetto e permessi necessari 30/04/2025
Come funziona il fotovoltaico ad uso esclusivo in condominio: come si divide il tetto e permessi necessari 30/04/2025
A cura di: Adele di Carlo Per la dichiarazione dei redditi relativa al 2025, le informazioni sui guadagni ottenuti dalla vendita dell’energia rinnovabile non utilizzata, quindi in esubero, saranno inviate all’Agenzia delle Entrate per essere incluse nel modello precompilato. Questo è quanto previsto nel decreto del MEF del 21 gennaio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 gennaio. Ecco tutti i dettagli. Impianti rinnovabili: trasmissione dei dati sull’energia in eccesso Il 29 gennaio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del MEF recante il titolo: Trasmissione all’Agenzia delle Entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati riguardanti i proventi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili. Il testo regola la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati sui proventi derivanti dalla cessione dell’energia rinnovabile in esubero, in applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 175. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) è incaricato di trasmettere questi dati all’Agenzia delle Entrate, affinché siano inclusi nella dichiarazione dei redditi precompilata. I ricavi generati dalla vendita dell’energia rinnovabile non utilizzata sono considerati a tutti gli effetti “redditi diversi” e, come tali, soggetti a tassazione. L’obiettivo del decreto è garantire maggiore trasparenza fiscale per coloro che producono energia attraverso impianti a fonti rinnovabili destinati ad uso abitativo o condominiale. Novità per la dichiarazione dei redditi 2025 A partire dal 2025, le informazioni relative ai guadagni ottenuti dalla cessione di energia rinnovabile in eccesso entrano a pieno titolo nella dichiarazione dei redditi precompilata. Per chi usufruisce del servizio di “scambio sul posto”, la trasmissione dei dati con il GSE avviene a partire dal 2024 per le persone fisiche e dal 2025 per i condomìni. Per altre tipologie di servizi di cessione dell’energia, invece, la comunicazione dei dati parte dal 2025, indipendentemente dal soggetto percettore. I dati comunicati dal GSE Il GSE dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai ricavi ottenuti dalla vendita dell’energia rinnovabile in eccesso, distinguendo tra due tipologie di comunicazioni: scambio sul posto, ovvero i proventi derivanti dall’energia non utilizzata e immessa in rete da impianti fino a 20 kW destinati a uso abitativo o condominiale. In questo caso le comunicazioni partono dai dati del 2024 per le persone fisiche. Per i condomini, invece, l’invio inizia con i dati del 2025; altri tipi di cessione, cioè i ricavi ottenuti dalla vendita di energia eccedente attraverso modalità diverse dallo scambio sul posto – sempre proveniente da impianti fino a 20 kW – in questo caso la trasmissione dei dati inizia dal 2025 per tutti i soggetti interessati, siano essi persone fisiche o condomìni. Come funziona lo “scambio sul posto” GSE Lo scambio sul posto è un meccanismo che permette a chi produce energia elettrica da fonti rinnovabili di utilizzare la rete come una sorta di “batteria virtuale”. In pratica, l’energia generata in eccesso rispetto ai consumi immediati viene immessa nella rete e può essere recuperata in un momento successivo, quando la produzione non è sufficiente a coprire il fabbisogno. Per usufruire di questo sistema, tuttavia, è necessario che l’impianto di produzione e quello di consumo siano collegati allo stesso punto di connessione alla rete elettrica pubblica. Implicazioni fiscali per i produttori di energia rinnovabile L’introduzione di questa nuova modalità di trasmissione dei dati è un passo avanti nella gestione fiscale dei redditi derivanti dall’energia rinnovabile. Gli importi percepiti vanno dichiarati sotto la categoria dei “redditi diversi”, secondo le regole stabilite per le attività commerciali non esercitate abitualmente. Nel modello 730 i proventi dovranno essere inseriti nella sezione dedicata ai redditi di natura commerciale occasionale, mentre nel modello Redditi PF verranno riportati nel rigo specifico per questa tipologia di introiti. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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