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Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15/7/2015 i tre decreti sull’efficienza energetica in edilizia, che vanno a chiudere il recepimento della Direttiva 31/2010/UE iniziato con il Decreto Legge 63/2013 convertito in Legge 90/13. Uno dei decreti “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici“, propone un nuovo modello di attestato di prestazione energetica con l’obiettivo di favorire l’applicazione omogenea e coordinata dell’attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari. Vediamo nel dettaglio come cambia l’APE Il decreto definisce: a) le Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici; b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni; c) la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Per garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di attestazione della prestazione energetica degli edifici, assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità degli APE sull’intero territorio nazionale, in conformità alla direttiva 2010/31/UE e al decreto legislativo, promuovendo la tutela degli interessi degli utenti, le Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici (presenti nell’allegato 1) prevedono: a) metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini; b) il format di APE, di cui all’appendice B delle Linee guida, comprendente tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio e all’utilizzo delle fonti rinnovabili nello stesso, al fine di consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi; c) lo schema di annuncio di vendita o locazione, di cui all’appendice C delle Linee guida, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini; d) la definizione del sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale (SIAPE). La classe energetica è contrassegnata da un indicatore alfabetico, entro un massimo di 10 livelli prestazionali, in cui la lettera G rappresenta la classe caratterizzata dall’indice di prestazione più elevato (maggiori consumi energetici), mentre la lettera A rappresenta la classe con il miglior indice di prestazione (minori consumi energetici). Un indicatore numerico, affiancato alla lettera A, identificherà i livelli di prestazione energetica in ordine crescente a partire da 1 (rappresentante del più basso livello di prestazione energetica della classe A). Le disposizioni contenute nel decreto, sono direttamente operative nelle regioni e nelle province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alla direttiva 2010/31/UE. Le Regioni e le province autonome che abbiano già adottato propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alla direttiva 2010/31/UE, sono tenute a introdurre misure per favorire entro due anni l’adeguamento alle Linee guida. Elementi essenziali e disposizioni minime comuni del sistema nazionale e regionale di attestazione della prestazione energetica degli edifici: a) le informazioni che devono obbligatoriamente essere contenute nell’APE, compresi i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell’edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione; b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale; c) le procedure e i metodi di calcolo della prestazione energetica degli edifici. Costituiscono altresì elementi essenziali del sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l’indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici (decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75). L’APE ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni sono allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all’APE. Ogni APE è redatto da un soggetto abilitato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 e deve riportare obbligatoriamente, per l’edificio o per l’unità immobiliare, pena l’invalidità, la prestazione energetica globale; la classe energetica; la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento; i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; le emissioni di anidride carbonica; l’energia esportata e le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi e convenienti. Ogni APE riporta, inoltre, le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario e l’opportunità di eseguire diagnosi energetiche. L’APE può essere sottoscritto con firma digitale e depositato su catasti o registri telematici. In ogni caso, il soggetto abilitato deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro, l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio o dell’unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente. Le regioni e le province autonome sono tenute a definire piani e procedure di controllo, orientate principalmente alle classi energetiche più efficienti, che consentano di analizzare almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno. Per quanto riguarda il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica, l’ENEA, sentite le regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (1° ottobre 2015), istituisce la banca dati nazionale, SIAPE, per la raccolta dei dati relativi agli APE, agli impianti termici e ai relativi controlli e ispezioni. L’ENEA garantisce l’interoperabilità del SIAPE con i sistemi informativi nazionali e regionali esistenti e, nella realizzazione del SIAPE, garantisce la progressiva interoperabilità con i sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate relativi al catasto degli edifici. Le regioni e le provincie autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, alimentano il SIAPE con i dati relativi all’anno ultimo trascorso. Le regioni, le provincie autonome e i comuni accedono, per via telematica, alla totalità dei dati presenti nel SIAPE relativamente alla zona geografica di competenza e, per quanto riguarda il restante territorio nazionale, accedono ai dati in forma aggregata. I cittadini accedono ai dati presenti nel SIAPE in forma aggregata. L’ENEA, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, istituisce sul proprio sito istituzionale e in forma accessibile al pubblico, una sezione dedicata alla prestazione energetica degli edifici che contenga l’accesso al SIAPE e tutte le informazioni necessarie sugli interventi per l’incremento della prestazione energetica degli edifici, le tecnologie disponibili, costi indicativi e statistiche annuali. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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