Detrazione 65% anche senza comunicazione all’Enea

Una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano dà ragione a un contribuente. Sufficiente l’invio di una comunicazione di rettifica

Una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano (n.853/2015 ) ha riguardato l’omissione della comunicazione telematica all’ENEA da parte di un contribuente, per lavori di riqualificazione energetica che godono della detrazione del 65%. La legge infatti prevede che chi, fino al 31 dicembre 2015, sostiene spese per gli interventi di riqualificazione energetica possa beneficiare della detrazione del 65%; e chiede l’invio della documentazione tramite il portale www.acs.enea.it entro 90 giorni dalla fine lavori, con ricevuta da esibire insieme agli altri documenti, nel caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La sentenza della Commissione Tributaria di Milano ha precisato che tale mancanza non può pregiudicare la fruizione della detrazione fiscale.
Il contribuente in questione aveva infatti inserito nella dichiarazione dei redditi le
le spese sostenute in detrazione nella misura del 55%, percentuale in atto nel 2013, anno in cui si sono svolti i lavori.
L’Agenzia delle Entrate non aveva però concesso il diritto alla detrazione a causa del mancato invio all’Enea. La Commissione provinciale di Milano aveva respinto il ricorso del contribuente, sostenendo che l’esibizione della ricevuta ENEA fosse condizione essenziale per l’ecobonus.
In appello la Commissione regionale ha ribaltato la decisione.
La sentenza sostiene infatti che l’omissione della comunicazione ENEA non può pregiudicare il beneficio fiscale in quanto vi è dimostrazione dell’effettiva esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica e delle relative spese sostenute.

L’invio della comunicazione telematica all’ENEA riveste il ruolo di semplice comunicazione formale quindi il mancato invio può prevedere al massimo una sanzione amministrativa.

La sentenza fa poi riferimento alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.21/E del 23 aprile 2010 che non solo non fa mai riferimento alla decadenza del beneficio relativamente a errori inerenti la comunicazione ENEA,.ma al paragrafo 3.7 “Errori od omissioni nella compilazione della scheda informativa da trasmettere all’ENEA”, precisa che il contribuente può rettificare la documentazione e la scheda informativa mediante l’invio di una comunicazione, al fine di porre rimedio e correggere eventuali errori od omissioni. La comunicazione di rettifica deve comunque essere inviata entro il termine della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.

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Detrazione fiscale 50% - 65%

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