Tutte le novità per le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie

Dall’Agenzia delle Entrate un’utile Guida con gli aggiornamenti normativi e le indicazioni per richiedere correttamente il beneficio fiscale

La Legge di Stabilità ha confermato anche per il 2016 le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, e del 50% per le ristrutturazioni edilizie, confermando anche il bonus mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, cioè la detrazione del 50% su una spesa massima di 10mila euro, ripartita in 10 quote annuali di pari importo. 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la Guida 2016 “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, con gli aggiornamenti normativi contenuti nella Legge di Stabilità, in particolare riguardo alla proroga dell’ecobonus del 50% per le spese di ristrutturazione, con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Salvo nuove direttive verso la stabilizzazione dell’ecobonus, come da più parti richiesto, dal 1° gennaio 2017 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. La detrazione in questo caso spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Fino al 31 dicembre 2016 è prevista una detrazione del 65% per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. L’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l’importo di 96.000 euro.

 

La Guida dell’Agenzia delle Entrate specifica chi può usufruire della detrazione e per quali lavori, cosa deve fare chi ristruttura per beneficiare della detrazione e in quali casi si possa perdere il bonus. 
Come sappiamo la detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’ecobonus del 65% previsto per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico. Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino in entrambe le agevolazioni il contribuente potrà scegliere un solo beneficio fiscale.

Inoltre la Guida sottolinea che gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione sono stati, negli ultimi anni, semplificati e ridotti. In particolare sono stati introdotti:

  • l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara
  • l’obbligo da parte di banche e Poste di operare una ritenuta dell’8% sui bonifici, come acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori
  • l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori
  • la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile
  • l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali
  • l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Nella Guida trovano spazio anche altri approfondimenti tra cui una sezione dedicata all’IVA agevolata al 10% sulle ristrutturazioni edilizie.

E’ inoltre prevista una detrazione Irpef del 50% (36% dal 2017) per un importo massimo di 96.000 euro, anche per gli acquisti di fabbricati, a uso abitativo, ristrutturati. In particolare, la detrazione si applica nel caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione deve essere sempre ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

La Legge di Stabilità stabilisce che i contribuenti che intraprendono la ristrutturazione e/o la costruzione della loro casa di abitazione principale, possono detrarre dall’Irpef, nella misura del 19%, gli interessi passivi e i relativi oneri accessori pagati sui mutui ipotecari, per costruzione e ristrutturazione dell’unità immobiliare, stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. L’importo massimo sul quale va calcolata la detrazione del 19% è pari a 2.582,28 euro complessivi per ciascun anno d’imposta.

 

Scarica la Guida dell’Agenzia delle Entrate “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”

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Tema Tecnico

Detrazione fiscale 50% - 65%

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