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A cura di: Adele di Carlo Indice degli argomenti Toggle Ok al Testo Unico Rinnovabili: cos’è e novità per il settoreImpianti rinnovabili e attività libera: cosa cambiaCos’è la nuova Procedura abilitativa semplificata (PAS)Quando è richiesta l’Autorizzazione UnicaZone di accelerazione per le rinnovabili Il Consiglio dei Ministri, in data 25 novembre 2024, ha dato il via libera al Testo Unico per le Rinnovabili, una nuova normativa che si pone l’obiettivo di semplificare e accelerare le procedure per la realizzazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili. Il testo, in Gazzetta Ufficiale entro la fine dell’anno, rappresenta un cambiamento significativo per la regolamentazione del settore, andando a sostituire gran parte delle regole attualmente in vigore. Il Testo Unico Rinnovabili introduce tre importanti novità: attività libera per gli interventi più semplici procedura abilitativa semplificata (PAS), per progetti di media complessità autorizzazione unica, quest’ultima riservata agli impianti più complessi Altra novità di grande importanza è l’introduzione delle “zone di accelerazione”, ovvero aree destinate a velocizzare le autorizzazioni e semplificare le valutazioni ambientali. Nonostante le semplificazioni introdotte, restando alcune criticità segnalate dagli operatori del settore, da migliorare per garantire la piena efficacia del decreto. Ecco tutte le misure e cosa cambia per il settore delle Rinnovabili. Ok al Testo Unico Rinnovabili: cos’è e novità per il settore Con il via libera del Consiglio dei Ministri al Testo Unico FER sono in arrivo molte novità di grande impatto per la filiera delle Energie rinnovabili. Il testo disciplina i regimi amministrativi necessari per realizzare e gestire gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sul territorio nazionale. Il suo obiettivo, in breve, è snellire l’iter burocratico previsto per il settore energetico definendo tali interventi di “pubblica utilità”, quindi urgenti. Il testo Unico Rinnovabili si concentra, in particolare, sulla procedura nota come “permitting” e prevede tre regimi differenti: attività libera procedura abilitativa semplificata (PAS) autorizzazione unica (AU) Impianti rinnovabili e attività libera: cosa cambia Una delle principali semplificazione riguarda gli interventi classificati come “attività libera”, per i quali non saranno più richiesti permessi, autorizzazioni o comunicazioni preventive. Tuttavia c’è una condizione da rispettare: tali attività non devono interferire con beni tutelati o con opere pubbliche. Qualora l’intervento coinvolga terreni non antropizzati, il proponente dovrà presentare una garanzia finanziaria per il ripristino del luogo. Ecco alcuni esempi di interventi ammessi in “attività libera”: impianti fotovoltaici integrati su edifici esistenti con potenza fino a 12 MW o fino a 1 MW per impianti a terra sistemi agrivoltaici fino a 5 MW che mantengano la continuità agricola turbine eoliche di piccole dimensioni o impianti eolici con potenza fino a 20 kW sistemi di accumulo elettrochimico fino a 10 MW e impianti a biomassa per usi termici Cos’è la nuova Procedura abilitativa semplificata (PAS) La PAS è la procedura prevista dal nuovo Testo Unico che si applicherà ai progetti non soggetti a valutazioni ambientali. A tal fine sarà necessaria una documentazione che certifichi la disponibilità del terreno per tutta la durata dell’intervento, una relazione sui criteri progettuali e una polizza fidejussoria per coprire i costi di ripristino del sito. Inoltre, per gli impianti con potenza superiore a 1 MW, si dovrà includere un programma di compensazioni territoriali per i Comuni interessati. Quando è richiesta l’Autorizzazione Unica Altra procedura prevista dal Testo Unico Rinnovabili è l ‘Autorizzazione Unica (AU); quest’ultima è richiesta per interventi più invasivi; la AU sarà rilasciata dalla Regione o dal Ministero dell’Ambiente, a seconda della potenza dell’impianto. Il rilascio del titolo avrà una validità di almeno 4 anni e sarà un’alternativa agli strumenti urbanistici attualmente previsti. Zone di accelerazione per le rinnovabili Il decreto approvato introduce le cosiddette “zone di accelerazione”, specifiche aree idonee alla realizzazione di impianti rinnovabili. Tali zone saranno pubblicate dal GSE entro maggio 2025, con i relativi dati su concessioni idroelettriche e geotermiche. Invece, entro febbraio 2026, le singole regioni dovranno adottare un piano specifico, soggetto a valutazione ambientale strategica (VAS), per semplificare ulteriormente le procedure autorizzative nelle zone individuate. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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