Arriva la Carta delle aree per il deposito di rifiuti nucleari, 67 siti possibili in 7 Regioni 08/01/2021
L’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha pubblicato qualche giorno fa sul proprio sito un utile approfondimento sull’Attestato di Prestazione Energetica (APE) che ha sostituito l’ACE nel Decreto n.63, entrato in vigore lo scorso 6 giugno, recante il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia. L’approfondimento fa il punto sui nuovi adempimenti che gravano sulle imprese, in caso di nuova costruzione o ristrutturazione importante e sui proprietari in caso di trasferimento degli immobili a titolo gratuito (successione, donazione) o oneroso e locazione. In particolare si ricordano i casi in cui sia obbligatorio e quelli in cui l’Ape non debba essere prodotto; il periodo di validità e le sanzioni previste in caso di violazione della normativa. Per quanto riguarda le applicazioni nelle singole Regioni, il Ministero dello Sviluppo Economico, dopo la pubblicazione della legge di conversione del decreto, in una nota lo scorso agosto ha affermato che fino all’emanazione dei decreti attuativi previsti dal DL n. 63/2013, nelle Regioni che hanno emanato proprie disposizioni in attuazione della direttiva 2002/91/CE continueranno ad applicarsi le metodologie di calcolo per l’APE adottate fino all’emanazione dei decreti suddetti o delle nuove disposizioni regionali volte al recepimento della direttiva 2010/31/UE. Nel frattempo l’Ance sottolinea che già alcune Regioni sono intervenute per chiarire l’applicazione della propria normativa. In Lombardia: gli attestati di certificazione energetica redatti secondo la disciplina regionale approvata con DGR 5018/2007 e s.m.i. mantengono inalterata la loro validità anche dopo l’entrata in vigore del D.L. 63/2013 e della Legge n. 90/2013. Pertanto, sono idonei ad essere allegati ai contratti di trasferimento e di locazione di edifici o di singole unità immobiliari siti nel territorio della Regione Lombardia, fino all’approvazione di nuove disposizioni regionali. L’Emilia Romagna: ha equiparato le definizioni di Attestato di Certificazione Energetica (ACE) e di Attestato di Prestazione Energetica (APE). Dal 1° ottobre gli attestati che il sistema informatico renderà disponibili riporteranno la denominazione di “Attestati di Prestazione Energetica”. Come indicato anche dalla Circolare ministeriale rimangono per ora invariati i contenuti dell’Attestato e le metodologie di calcolo utilizzabili per la determinazione della prestazione energetica degli edifici previsti dalla disciplina regionale in materia. Il Piemonte ha diramato un comunicato che, richiamando la Nota ministeriale, precisa che, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di recepimento della direttiva 2010/31UE da parte della Regione , è possibile utilizzare l’Attestato di Certificazione Energetica in sostituzione dell’Attestato di Prestazione Energetica. La Toscana ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una nota di raffronto tra gli obblighi previsti dal D.Lgs. 192/2005 come modificato dal DL n. 63/2013 e la disciplina regionale. Viene altresì precisato che il testo della LR 39/2005 e del Regolamento regionale 17/2010 non sono stati ancora aggiornati alla L. 90/2013, le cui disposizioni di diretta applicabilità sono comunque da rispettarsi. Nella prov. aut. di Trento dal 14 agosto 2013 sono entrate in vigore le modifiche alla Legge urbanistica provinciale (LP n. 1/2008) che prevedono l’introduzione dell’attestato di prestazione energetica in sostituzione dell’attestato di certificazione energetica. La metodologia di calcolo della prestazione energetica dell’edificio rimane invariata fino all’entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 192/2005 e s.m.i., attraverso i quali la normativa tecnica di riferimento sarà aggiornata ai criteri definiti dalla direttiva 2010/31/UE. I nuovi modelli di APE sono stati approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1632 dd. 2 agosto 2013. Leggi tutto l’approfondimento dell’Ance sull’APE Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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