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E’ disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il nuovo modello con le istruzioni e i dettagli tecnici per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relative alle detrazioni che spettano per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Da oggi – posto che le operazioni di aggiornamento del software per la trasmissione delle opzioni siano concluse – i contribuenti potranno utilizzare il modello aggiornato, considerando le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e del decreto Sostegni Ter (Dl n. 4/2022), con l’obbligo di porre il visto di conformità alla comunicazione per comunicare la scelta di avvalersi della cessione del credito o dello sconto in fattura. Il modello introdotto dal nuovo provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sostituisce quello dell’8 agosto 2020, “potrà essere utilizzato per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza che sia necessario il visto di conformità”. L’Agenzia inoltre in una Faq ha informato di aver posticipato di 10 giorni, al 16 febbraio e non più al 10, il termine per la “trasmissione della comunicazione di cessione per i crediti interessati dalla disciplina transitoria prevista dal decreto Sostegni-ter”. In pratica i contribuenti titolari di un credito già oggetto di una delle opzioni, fino al 16 febbraio potranno effettuare una successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, purché la comunicazione all’Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di questa data. Ricordiamo che l’articolo 28 del decreto Sostegni-ter, entrato in vigore il 27 gennaio 2022, con l’obiettivo di contrastare le frodi, ha limitato a una sola cessione del credito, senza possibilità di ulteriori cessioni “a catena”. A questo proposito verrà emanato un provvedimento ad hoc della stessa Agenzia. Il nuovo modello di comunicazione infine è stato adeguato in modo da “gestire tutte le fattispecie di cessione delle rate residue di detrazione non fruite, in relazione agli interventi sulle parti comuni degli edifici”. Per dare ai contribuenti e agli intermediari più tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni, considerando che la dichiarazione dei redditi precompilata sarà disponibile dal 30 aprile, “con il provvedimento viene previsto che per le spese sostenute nel 2021, e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo”. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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