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L’Agenzia delle Entrate ha risposto a due istanze di interpello chiarendo che le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici spettano anche in caso di un edificio ricostruito più piccolo del precedente e se il tetto viene rifatto a spese di un unico condomino Arrivano due interessanti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in risposta a istanze di interpello relative al bonus per interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Risposta n° 210 del 27 giugno La richiesta dell’interpellante era relativa alla applicabilità della detrazione fiscale per il risparmio energetico in caso di demolizione di un edificio residenziale unifamiliare esistente, con successiva realizzazione di un nuovo edificio con volumetria inferiore rispetto a quello preesistente. In particolare dopo i lavori l’immobile risulta avere una sagoma diversa rispetto al precedente, una diminuzione di circa l’1,5% del volume del fabbricato e un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore a quello massimo prescritto dall’allegato A del DM 11 marzo 2008. L’Agenzia in questo caso ha confermato l’applicabilità della detrazione sempreché siano pienamente rispettati i limiti di efficienza e trasmittanza energetica imposti dalla normativa in materia. L’Agenzia ha riportato quanto stabilito dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 16 luglio 2015 in chiarimento di alcune questioni interpretative del Testo Unico dell’Edilizia rispetto alle detrazioni del 50% per le ristrutturazioni edilizie: “le modifiche apportate alla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia consentono (…) di ritenere che gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche con volumetria inferiore rispetto a quella preesistente, rientrino in questa fattispecie”. L’Agenzia specifica che questa soluzione può applicarsi solo nel caso di edifici non sottoposti a vincoli previsti dal D.Lgs. 42/2004; in questo caso infatti l’intervento sull’edificio non si potrebbe definire di “ristrutturazione edilizia” non essendo rispettato il requisito della “medesima sagoma dell’edificio preesistente” richiesto dalla norma. Scarica la Risposta 210 – Fruizioni delle agevolazioni per riqualificazione energetica e per interventi di recupero Risposta n° 213 del 27 giugno Nel caso in cui siano realizzati da un solo condomino i lavori di rifacimento del tetto a copertura di un edificio con più appartamenti, una volta che l’istante ha ottenuto l’autorizzazione di tutti i proprietari all’effettuazione dei lavori sostenuti a titolo personale, ha diritto a fruire della detrazione per il totale delle spese sostenute, anche eccedenti rispetto a quelle a lui imputabili in base ai millesimi di proprietà, comunque entro il limite massimo di detrazione di euro 60.000 previsto dal comma 345 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006. L’istante può sfruttare del tutto il limite di detrazione previstono per la propria unità immobiliare ma non può avvalersi dei limiti attribuibili ad altre unità immobiliari del medesimo condominio. Per quanto riguarda la possibilità di cedere il credito pari al 65% dell’intero ammontare, nella risposta si legge che “il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.” Scarica la risposta 213 – Spese di rifacimento del tetto condominiale e cessione del credito Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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