Centrali eoliche, l’Agenzia delle Entrate spiega come calcolare la rendita catastale

Rendita catastale e torre di sostegno eolica, una recente circolare spiega regole e casi di esclusione.

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Centrali eoliche, l'Agenzia delle Entrate spiega come calcolare la rendita catastale

Le centrali eoliche sono strutture destinate alla produzione di energia pulita, prodotta grazie allo sfruttamento del vento. Generalmente sono costituite da diversi generatori eolici, cabine di trasformazione e controllo, cavi per la connessione alla rete e opere di sistemazione a terra.

Una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito, una volta per tutte, che la “torre eolica”, essendo un elemento essenziale per il funzionamento della centrale eolica, non deve far parte del carico impositivo. Una questione in verità su cui si era già pronunciata in più occasioni la Corte di cassazione.

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il complesso “rotore, navicella, torre” deve essere escluso dalla stima catastale poiché funzionale al processo di produzione dell’energia eolica.

La Circolare emessa il 16 ottobre 2023 ha invitato le strutture territoriali a riesaminare i contenziosi pendenti sulla base del nuovo orientamento. Ecco i dettagli sulla decisione.

Centrali eoliche, nella rendita catastale non rientra la torre di sostegno

La Circolare in questione (circolare n. 28 del 16 ottobre 2023)recepisce l’orientamento della Giurisprudenza e mette nero su bianco il principio dell’esclusione della “torre eolica di sostegno” nella determinazione della rendita catastale, così come previsto all’articolo 1, comma 21, della legge n. 208/2015.

Il motivo è il seguente: la torre eolica è una componente e impiantistica strumentale alla centrale eolica, quindi una parte fondamentale per portare a termine il processo produttivo dell’energia. Di conseguenza, fatte salve eventuali peculiarità costruttive dello specifico impianto, la torre va esclusa dalla stima catastale.

Cosa prevede nel dettaglio l’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate

Nello specifico la Circolare n. 28 del 16 ottobre 2023 dell’Agenzia delle Entrate denominata:

Centrali eoliche – Determinazione della rendita catastale – Computabilità nella stima del valore della torre di sostegno dell’aerogeneratore – Ulteriori chiarimenti

prevede il superamento della precedente Circolare n. 27/2016, nella quale le torri delle centrali eoliche erano considerate come “costruzioni” e non come componenti essenziali; di conseguenza si applicavano le regole generali sulle rendite catastali.

Le nuove disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, invece, applicano quanto previsto nella legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 21, della legge n. 208/2015):

a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento.

La legge di Stabilità 2016 aveva stabilito quanto segue:

  • che la rendita catastale degli immobili appartenenti ai gruppi D, E è determinata tramite “stima diretta”
  • che per la stima bisogna tenere conto del suolo e degli elementi strutturali connessi
  • che la “stima diretta” non si applica in caso di macchinari e ogni attrezzatura fondamentale al processo produttivo

In sintesi sono da considerarsi escluse dalla stima della rendita catastale tutte quelle componenti che “assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di un determinato processo produttivo”, indipendentemente dalle loro dimensioni.

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