Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su accatastamento fotovoltaico

Nella circolare pubblicata dall’Agenzia delle Entrate 27/E ci sono chiarimenti che riguardano l’accatastamento fotovoltaico 

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su accatastamento fotovoltaico 1

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 27/E/2016 che contiene una serie di risposte alle domande più frequenti della stampa specializzata: dalle agevolazioni sulla “prima casa” alla rendita degli “imbullonati”, dalle compravendite alle locazioni, dal leasing abitativo agli impianti eolici, fotovoltaici e di risalita.

Per quanto riguarda la rendita autonoma per gli “imbullonati” la legge di Stabilità 2016 ha stabilito la possibilità da parte degli intestatari catastali degli immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie dei Gruppi D e E, di presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, così da escludere dalla stima “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.
Con riferimento agli impianti fotovoltaici, l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016, ha precisato che tra gli elementi da escludere dalla stima rientrano gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni.

L’Agenzia delle Entrate specifica che ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge di Stabilità 2016 e alla luce delle precisazioni fornite con circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2016, con specifico riferimento alle installazioni fotovoltaiche realizzate su edifici e su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. Laddove tali istallazioni siano pertinenze di unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, censite al catasto edilizio urbano nelle categorie dei Gruppi D e E, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sussiste l’obbligo di dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, per la rideterminazione della rendita dell’unità immobiliare di cui risulta pertinenza, allorquando le componenti immobiliari rilevanti ai fini della stima catastale di tale impianto ne incrementano il valore capitale di una percentuale pari al 15%.

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Tema Tecnico

Normativa, Solare fotovoltaico

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