Come cedere ecobonus condomini no tax area anche alle banche

Pubblicata l’attesa circolare dell’Agenzia delle Entrate con i chiarimenti per la cessione anche alle banche, per i contribuenti no tax area, dell’ecobonus per i lavori in condominio

Provvedimento Agenzia delle Entrate per cessione ecobonus alle banche per i condomini

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito il provvedimento 165110/2017 che  sostituisce quello dello scorso 8 giugno 2017, in seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 4-bis del decreto legge 50/2017, convertito nella legge 96/2017, che contiene chiarimenti riguardo alla modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici.

Il provvedimento chiarisce che i contribuenti appartenenti alla no tax area possono cedere anche alle banche e intermediari finanziari, oltre che a fornitori e imprese edili, il credito relativo all’ecobonus sui lavori condominiali. La detrazione non può essere in nessun caso essere ceduta alle pubbliche amministrazioni.

Ricordiamo che la Legge di bilancio 2017 ha previsto la possibilità per tutti i contribuenti che sostengono le spese di cedere il credito ai fornitori e alle imprese che effettuano i lavori di riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali. Successivamente il Dl 50/2017 ha deliberato che per tali interventi, relativamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, i beneficiari degli incentivi che si trovano nella no tax area e che dunque possiedono redditi esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal Tuir, possono cedere le detrazioni anche alle banche e agli intermediari finanziari.

In particolare il provvedimento stabilisce  che il credito d’imposta cedibile da parte di tutti i condòmini, compresi quelli che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovano  nella no tax area, corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 nella misura del 70%, per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio e nella misura del 75%, per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva degli edifici.

I condòmini che si trovano nella no tax area possono cedere sotto forma di credito anche la detrazione spettante per gli altri interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, nella misura del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Il totale delle spese non può superare i 40 mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere diviso in dieci quote annuali di pari importo.

Come cedere il il credito d’imposta

Il condomino deve informare l’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, della cessione e relativa accettazione del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo.

L’amministratore del condominio per rendere efficace la cessione, è tenuto a comunicare annualmente tali dati all’Agenzia delle Entrate con la procedura prevista per l’invio dei dati ai fini della dichiarazione precompilata e consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal condominio.
Nel “Cassetto fiscale” del cessionario l’Agenzia delle Entrate rende visibile il credito a lui ceduto che può essere utilizzato, o ulteriormente ceduto.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24 solo attraverso i canali telematici dell’Agenzia. La quota del credito che non è utilizzata nel periodo di spettanza è riportata nei periodi d’imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso.

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Tema Tecnico

Detrazione fiscale 50% - 65%, Normativa

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