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Dal 1° gennaio 2010, tra le novità di cui tener conto per fruire del 55%, spicca l'entrata in vigore dei nuovi valori di riferimento sul risparmio energetico, più rigidi rispetto a quelli in vigore fino a fine 2009. In particolare, per ottenere la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica "globale" occorre far riferimento ai valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale riportati nelle tabelle del punto 2 dell'Allegato A del decreto 11 marzo 2008 e, per gli interventi sulle strutture opache orizzontali, verticali, e sulle finestre comprensive di infissi, i valori limite di trasmittanza termica a cui far riferimento sono quelli riportati nella tabella del punto 2 dell'Allegato B del medesimo decreto 11 marzo 2008.Il prossimo 31 marzo 2010 scade, poi, il termine ultimo per l'invio della nuova comunicazione all'agenzia delle Entrate per coloro che a partire dal 1° gennaio 2009 hanno sostenuto spese per lavori che fruiscono del 55% ancora in corso al 31 dicembre 2009 (Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, Protocollo n. 57639/2009). Ma non è tutto in tema di novità sul per 55 cento. Vediamo.Niente più attestatoNella sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, dallo scorso 15 agosto è venuto meno l'obbligo, da parte del contribuente, di acquisire l'attestato di qualificazione energetica. È quanto disposto dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99.In particolare, anche per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, così come l'installazione di pannelli solari e la sostituzione delle finestre e degli infissi in singole unità immobiliari, tra gli adempimenti cui è tenuto il contribuente, non è più necessaria l'acquisizione dell'attestato di qualificazione energetica.Tenuto conto delle novità legislative, i soggetti interessati al beneficio, a partire dal 15 agosto 2009, relativamente agli interventi di sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, sono tenuti ad acquisire la seguente documentazione:A: asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti (articoli 6-9 del Dm 19 febbraio 2007);B. scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all'allegato E del decreto 19 febbraio 2007.Il Dm 6 agosto 2009Inoltre, con la pubblicazione del Dm 6 agosto 2009 è stato modificato ed integrato il Dm 19 febbraio 2007 che regolamenta la detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica. In particolare, con effetto dall'11 ottobre 2009, il decreto prevede queste novità:1) Asseverazione del direttore lavori. Il Dm 19 febbraio 2007 prevede che, tra gli adempimenti che devono essere rispettati per fruire della detrazione del 55%, i soggetti interessati al beneficio siano tenuti ad acquisire l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti. Il decreto 6 agosto 2009 prevede la possibilità di sostituire l'asseverazione di un tecnico abilitato con quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del Dlgs 192/05).L'asseverazione potrà essere esplicitata anche nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori.2) Certificazione breve. Il Dm 19 febbraio 2007 prevede che, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi, l'asseverazione sul rispetto della trasmittanza termica possa essere sostituita da una certificazione dei produttori per questi elementi, che attesti il rispetto dei requisiti, insieme con le certificazioni dei singoli componenti. Il Dm 6 agosto 2009 ha eliminato quest'ultimo obbligo sui componenti. Fonte www.ance.it Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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