Come funziona il fotovoltaico ad uso esclusivo in condominio: come si divide il tetto e permessi necessari 30/04/2025
Una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate contiene chiarimenti sulle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione e riqualificazione L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 8/E che contiene chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata su diversi aspetti fiscali tra cui le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia e gli arredi. Rispetto al Bonifico utilizzato per il pagamento degli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico di edifici esistenti, l’Agenzia chiarisce che il pagamento delle spese relative è assoggettato all’applicazione della ritenuta di cui all’articolo 25 del d.l. n. 78 del 2010. Le modalità di fruizione del beneficio prevedono in via ordinaria l’effettuazione del pagamento mediante bonifico specifico (cosiddetto bonifico “parlante”), come da circolare n. 43 del 2016 che detta chiarimenti per le ipotesi in cui vi sia stata, per errore, una anomalia nella compilazione del bonifico, stabilendo che ciò non comporta la decadenza dal beneficio fiscale ma solo a condizione che l’impresa attesti con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d’impresa. Una questione era relativa ai conviventi di fatto che possono beneficiare delle detrazioni per il recupero edilizio su un immobile di proprietà del convivente in relazione al quale non dispongano di titoli di possesso qualificato. Si può ritenere che tale orientamento si applichi anche alle spese sostenute prima del 5 giugno 2016, data di entrata in vigore della legge 76/2016? La Risoluzione n. 64/E del 28 luglio 2016 ha riconosciuto la possibilità di fruire della detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal convivente ancorché non possessore o non detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, alla stregua di quanto previsto per i familiari conviventi, l’Agenzia ritiene che tale risoluzione trovi applicazione per le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2016. L’Agenzia fornisce poi chiarimenti sull’applicabilità dei maxi e iper ammortamenti, su questioni legate al periodo di vigenza del beneficio e l’applicazione del super ammortamento ai beni immateriali. Per quanto riguarda la dichiarazione precompilata, una domanda riguarda gli obblighi di comunicazione a carico degli amministratori di condominio che devono trasmettere in via telematica alle Entrate, entro il 28 febbraio, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nel 2016 dal condominio per gli interventi agevolati di ristrutturazione, riqualificazione energetica e acquisto di mobili ed elettrodomestici per l’arredo di parti comuni. Secondo il Dm del Mef del 1° dicembre 2016 vanno indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini. Nelle «specifiche tecniche di trasmissione», già disponibili sul sito delle Entrate, si chiede di indicare se il soggetto è proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto reale di godimento, locatario, comodatario o da inserire in «altre tipologie di soggetti». Dato che queste ultime tre categorie non sono configurabili come condòmini, vanno ugualmente inserite in comunicazione? La risposta dell’Agenzia sottolinea che l’amministratore di condominio comunica all’Agenzia delle entrate, quale soggetto a 56 cui è attribuita la spesa, colui che gli è stato indicato come tale dal proprietario. In assenza di comunicazione da parte del proprietario, l’amministratore indica quale soggetto a cui è attribuita la spesa il proprietario medesimo L’amministratore di condominio, per la compilazione della comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate, non deve tener conto dell’intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale. Scarica la circolare 8/E dell’Agenzia delle entrate Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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