Arriva la Carta delle aree per il deposito di rifiuti nucleari, 67 siti possibili in 7 Regioni 08/01/2021
Vi proponiamo il comunicato che il GSE ha pubblicato sul proprio sito dedicato al documento di consultazione “Definizione delle modalità di trasferimento delle partite economiche relative ai corrispettivi di sbilanciamento di cui alla Delibera 522/2014/R/eel da parte del GSE”. A decorrere dal 1° gennaio 2015, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, con la delibera 522/2014/R/eel, ha aggiornato la disciplina degli sbilanciamenti per le fonti rinnovabili non programmabili, precedentemente definita con la delibera 281/2012/R/efr. Per le partite economiche riferite al periodo 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2014 trova applicazione l’articolo 40, commi 40.4 e 40.5 dell’Allegato A alla delibera n. 111/06 nella sua formulazione antecedente alla delibera 281/2012/R/efr. Pertanto Terna, entro il 31 dicembre 2014, è tenuta a completare i conguagli per il periodo indicato e, successivamente alla loro pubblicazione, il GSE procederà ad effettuare gli storni degli importi del corrispettivo dello sbilanciamento già fatturati ai produttori per l’ultimo trimestre del 2013 e il primo trimestre del 2014, mentre provvederà a trasferire ai produttori il controvalore di partecipazione al mercato infragiornaliero e il corrispettivo di sbilanciamento ad esso afferente per il periodo gennaio-febbraio 2013. Come previsto dalla delibera 522/2014/R/eel, il GSE comunica a tutti i produttori di unità di produzione alimentate a fonti rinnovabili non programmabili in regime di ritiro dedicato e in tariffa onnicomprensiva (Delibera 343/2012/R/efr) che è disponibile, in modalità consultazione, il documento in oggetto. In particolare il GSE pone in consultazione esclusivamente le modalità di trasferimento del corrispettivo di sbilanciamento alle unità di produzione RID/TFO rinnovabili non programmabili, in conformità alla citata delibera n. 522/2014, emanata dall’AEEGSI in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, n. 2936 del 9 giugno 2014, di annullamento parziale della delibera dell’AEEGSI n. 281 del 5 luglio 2012. Esulano, invece, dalla consultazione i meri aggiornamenti delle parti delle Regole Tecniche che non sono state oggetto di impugnativa dinnanzi al Giudice Amministrativo, relative alle modalità di: trasferimento del controvalore di partecipazione al mercato infragiornaliero alle unità di produzione RID/TFO rinnovabili non programmabili per le quali il GSE procede ad aggiornare il parametro di perequazione; trasferimento del corrispettivo di sbilanciamento alle unità di produzione RID/TFO rinnovabili programmabili per le quali il GSE procede ad aggiornare il parametro di perequazione; trasmissione da parte dei produttori dei dati necessari al GSE ai fini delle previsioni e della programmazione dell’energia elettrica immessa in rete e da vendere sul mercato (obblighi informativi). Tutti i soggetti interessati possono inviare le proprie osservazioni all’indirizzo di posta elettronica delibera_522_14@gse.it entro e non oltre il 28 novembre 2014. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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