I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni per riqualificazioni

Nella circolare del 2 marzo 2016 3/El’agenzia chiarisce alcuni dubbi su spese ammissibili e deducibili per l’accesso all’ecobonus

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 2 marzo 2016 la circolare 3/E che fornisce una serie di utili chiarimenti a quesiiti espressi dai Caf e dagli operatori su spese detraibili grazie ai bonus fiscali in alcuni specifici ambiti.

In riferimento alle spese per la sostituzione caldaia e sanitari, il documento specifica che trattandosi di un intervento di “manutenzione straordinaria” volto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento, i contribuenti che sostituiscono la caldaia in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente, hanno diritto al bonus mobili legato a lavori di ristrutturazione.
Viceversa i lavori che riguardano la sostituzione dei sanitari e in particolare quella della vasca da bagno non sono agevolabili poiché si tratta di un intervento di manutenzione ordinaria. Le detrazioni sono ammissibili in questo caso solo se la sostituzione dei sanitari rientra in una ristrutturazione più complessa per la quale sia prevista l’accesso alle detrazioni, quale per esempio il rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno con innovazione dei materiali.

Per quanto riguarda i condomini minimi, senza codice fiscale, composti da un numero non superiore a otto condomini, la circolare con riferimento agli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico aggiorna le indicazioni contenute nella circolare 11/E 2014 e 74/E del 2015, facendone salvi gli effetti. In particolare stabilisce che sia necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l’obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto. I contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico. Ciò nel presupposto che i bonifici di pagamento siano stati assoggettati a ritenuta d’imposta da parte di banche e poste. Il contribuente deve dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio e, nel caso sia richiesto, deve esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

Scarica la circolare dell’Agenzia delle Entrate “Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti

Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Commenta questa notizia



Tema Tecnico

Normativa

Le ultime notizie sull’argomento



Secured By miniOrange