Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici: le principali novità

Il 10 Luglio 2009 è stato pubblicato in G.U. il Decreto Ministeriale 26/6/2009 contenente le “Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici” (G.U. n. 158) (leggi il decreto).
Le disposizioni contenute si applicano per le regioni e province autonome che non hanno ancora provveduto ad adottare propri  strumenti di certificazione.

Le principali novità

  • Nasce il Tavolo di confronto e coordinamento con la funzione di monitorare, migliorare, coordinare e integrare le attività nazionali sulla certificazione energetica degli edifici (Art. 5 comma 1)
  • Metodologie di calcolo per la Certificazione Energetica (All. A, punto 4 e 5)
  • Fabbisogno energetico estivo dell’involucro (All. A, punto 6)
  • Indicatori di Classe (fabbisogno energetico primario globale, per riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria) (All. A, punto 7)
  • Classificazione dei singoli appartamenti (All. A, punto 7.5)
  • Autodichiarazione di Classe G per edifici di superficie ridotta ed ad alto consumo (All. A, punto 9)
  • Classificazione nazionale (legato all’EPilim ovvero alla località e al rapporto S/V) (All. 4)
  • Nuovi schemi per ACE e AQE (All. 5, 6, 7)
  • Normativa tecnica di riferimento che sostitutisce l’allegato M del DLgs 192 (All. B)

Le Linee guida si applicano alle Regioni e Province autonome ancora sprovviste di propri strumenti di certificazione, e comunque sino alla data di entrata in vigore degli strumenti regionali. Invece, le Regioni e le province autonome che hanno già recepito la direttiva 2002/91/CE, devono adottare misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti alle Linee guida. Per l’attivazione di tutti i meccanismi di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, è istituito un Tavolo di confronto e coordinamento.

Gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni, anche se nel frattempo dovessero essere emanati provvedimenti di aggiornamento. La validità massima dell’attestato è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica. Nel caso di mancato rispetto di tali disposizioni, l’attestato decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. All’attestato di certificazione energetica devono essere allegati, in originale o in copia, i libretti di impianto o di centrale di cui all’art. 11, comma 9, del Dpr 412/1993.

L’attestato di certificazione energetica deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell’edificio.

L’Allegato A spiega che la certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle categorie di cui all’articolo 3, del Dpr 412/1993, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnici dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Tra le categorie predette non rientrano box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico. Specifiche indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono riportate nell’Allegato 1.

Sono poi illustrate le diverse metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici: il “Metodo calcolato di progetto” (che fa riferimento alla norma UNI/TS 11300) e il “Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio o standard” che prevede tre livelli di approfondimento. Un paragrafo è dedicato alla valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno per la climatizzazione estiva per la quale sono proposti due metodi: il metodo basato sulla determinazione dell’indice di prestazione termica dell’edificio per il raffrescamento (EPe,invol) e il metodo basato sulla determinazione di parametri qualitativi.

Le prestazioni energetiche dell’edificio sono rappresentate graficamente (comprendono l’indicazione della prestazione raggiungibile con la realizzazione degli interventi di riqualificazione raccomandati) e attraverso un sistema di valutazione basato su classi identificate dalle lettere dalla A alla G, con l’introduzione di una classe A+.

Per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo appartamento. Per i condominii, si potrà prevedere, in generale, una certificazione originaria comune per appartamenti simili (piani intermedi), sia nel caso di impianti centralizzati che individuali.

Per i condominii si può quindi prevedere:
a) in presenza impianti termici autonomi o centralizzati con contabilizzazione del calore, un certificato per ogni unità immobiliare determinato con l’utilizzo del rapporto di forma proprio dell’appartamento considerato (Lo stesso che si utilizza per la determinazione dell’indice di prestazione energetica limite EPLi);
b) in presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, l’indice di prestazione energetica per la certificazione dei singoli alloggi è ricavabile ripartendo l’indice di prestazione energetica (EPLi) dell’edificio nella sua interezza in base alle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento;
c) in presenza di appartamenti serviti da impianto centralizzato che si diversifichino dagli altri per l’installazione di sistemi di regolazione o per la realizzazione di interventi di risparmio energetico, si procede conformemente al  punto a). In questo caso per la determinazione dell’indice di prestazione energetica si utilizzano i parametri di rendimento dell’impianto comune, quali quelli relativi a produzione, distribuzione, emissione e regolazione, ove pertinenti.

Procedura di certificazione energetica degli edifici
La certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile, ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi del Dpr (non ancora emanato) di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005.

Il certificatore deve:
1. eseguire una diagnosi, o una verifica di progetto, per determinare la prestazione energetica dell’immobile e individuare gli interventi di riqualificazione energetica economicamente convenienti;
2. classificare l’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e confrontarlo con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
3. rilasciare l’attestato di certificazione energetica.

Per gli edifici esistenti di superficie utile fino a 1000 mq, oggetto di compravendita o di locazione, il proprietario, consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso un’autodichiarazione in cui afferma che l’edificio è di classe energetica G e che i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.

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Certificazione energetica degli edifici, Normativa

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