Quarto conto energia: presentazione certificati antimafia

Il GSE sul proprio sito ha pubblicato un comunicato in cui si evidenzia che i soggetti che presentano istanza di accesso agli incentivi di cui al D.M. 5 maggio 2011 (4° Conto Energia) sono tenuti a presentare il certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura ovvero dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, della Provincia in cui i soggetti richiedenti hanno la loro sede, riportante la dicitura antimafia, ai fini di quanto previsto dall'art. 67 del D.lgs. n. 159 del 2011.
I certificati debbono essere trasmessi al GSE in corso di validità (entro sei mesi dal loro rilascio).
 
Sono esenti dall'obbligo di presentazione del certificato antimafia:
 
a) i soggetti  pubblici ossia una pubblica amministrazione, un ente pubblico, un ente e un'azienda vigilata dallo Stato o da altro ente pubblico, una società o impresa comunque controllata dallo Stato o da altro ente pubblico nonché un concessionario di opera pubblica;
 
b) i soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui al citato articolo 67;
 
c) i soggetti che esercitano attività agricola o professionale, non organizzata in forma di impresa ovvero esercitano attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
 
d) i soggetti destinatari di incentivi il cui valore complessivo, inclusi eventuali incentivi riferiti ad altri impianti, non supera 150.000 euro.
 
 
Con riferimento al punto precedente:
–    il valore complessivo degli incentivi può essere stimato moltiplicando il valore unitario della tariffa incentivante (comprensiva di eventuali premi/maggiorazioni) per la producibilità annua, coincidente con quella indicata nella scheda tecnica finale d'impianto, per i venti anni di durata dell'incentivo;
–    la tariffa incentivante è quella prevista dal D.M. 5 maggio 2011 con riferimento alla data di entrata in esercizio dell'impianto.
I soggetti che rientrano nei casi di esenzione dall'obbligo della presentazione della certificazione antimafia devono compilare il modello allegato di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n° 445/2000.
 
A tal riguardo, si rammenta che la mancata presentazione della certificazione antimafia ovvero della dichiarazione di esenzione dall'obbligo di cui sopra comporta la non ammissione agli incentivi.

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