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Il GSE sul proprio sito ha pubblicato un comunicato in cui si evidenzia che i soggetti che presentano istanza di accesso agli incentivi di cui al D.M. 5 maggio 2011 (4° Conto Energia) sono tenuti a presentare il certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura ovvero dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, della Provincia in cui i soggetti richiedenti hanno la loro sede, riportante la dicitura antimafia, ai fini di quanto previsto dall'art. 67 del D.lgs. n. 159 del 2011.I certificati debbono essere trasmessi al GSE in corso di validità (entro sei mesi dal loro rilascio). Sono esenti dall'obbligo di presentazione del certificato antimafia: a) i soggetti pubblici ossia una pubblica amministrazione, un ente pubblico, un ente e un'azienda vigilata dallo Stato o da altro ente pubblico, una società o impresa comunque controllata dallo Stato o da altro ente pubblico nonché un concessionario di opera pubblica; b) i soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui al citato articolo 67; c) i soggetti che esercitano attività agricola o professionale, non organizzata in forma di impresa ovvero esercitano attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale; d) i soggetti destinatari di incentivi il cui valore complessivo, inclusi eventuali incentivi riferiti ad altri impianti, non supera 150.000 euro. Con riferimento al punto precedente:– il valore complessivo degli incentivi può essere stimato moltiplicando il valore unitario della tariffa incentivante (comprensiva di eventuali premi/maggiorazioni) per la producibilità annua, coincidente con quella indicata nella scheda tecnica finale d'impianto, per i venti anni di durata dell'incentivo;– la tariffa incentivante è quella prevista dal D.M. 5 maggio 2011 con riferimento alla data di entrata in esercizio dell'impianto.I soggetti che rientrano nei casi di esenzione dall'obbligo della presentazione della certificazione antimafia devono compilare il modello allegato di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n° 445/2000. A tal riguardo, si rammenta che la mancata presentazione della certificazione antimafia ovvero della dichiarazione di esenzione dall'obbligo di cui sopra comporta la non ammissione agli incentivi. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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