L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.9/E ha confermato che per le spese per recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica vadano bene anche i bonifici effettuati presso “Istituti di pagamento” L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la risoluzione 9E che conferma la validità dei bonifici fatti attraverso conti aperti presso “Istituti di pagamento” o disposti attraverso banche e Poste, ai fini delle detrazioni fiscali del 65% e 50% per le spese di riqualificazione energetica o recupero del patrimonio edilizio. In dettaglio l’Agenzia delle Entrate precisa che il requisito del pagamento tramite bonifico bancario o postale, necessario per poter accedere alle due agevolazioni, è rispettato anche nel caso in cui il pagamento sia emesso da conti accesi presso gli istituti di pagamento introdotti dal Dlgs n. 11/2010, ovvero i soggetti diversi dalle banche ma che abbiano l’autorizzazione della Banca d’Italia a prestare sul mercato servizi come la gestione di un conto, l’esecuzione di pagamenti tramite bonifico, l’emissione e ricarica di carte di pagamento e money transfer. La validità è riconosciuta anche se il cliente dell’Istituto è il destinatario del bonifico, anche in questo caso perché la detrazione sia valida è necessario che siano rispettati gli stessi adempimenti previsti a carico di banche e Poste italiane. L’istituto di pagamento avrà l’obbligo di versare le ritenute, certificare al beneficiario l’ammontare delle somme e delle ritenute effettuate e indicarle nella dichiarazione dei sostituti d’imposta insieme ai dati identificativi del destinatario del bonifico. Inoltre l’Istituto dovrà trasmettere in via telematica all’Amministrazione finanziaria i dati relativi al mittente, ai beneficiari della detrazione e ai destinatari dei pagamenti. Per assicurare che i contribuenti che hanno ordinato il bonifico posano beneficiare della detrazione è necessario che l’Istituto di pagamento abbia aderito alla Rete nazionale interbancaria e utilizzi la procedura “Trif”, necessaria sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti per l’applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all’Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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