Recuperatori di calore e sistemi di ventilazione aiutano gli edifici a risparmiare energia 20/01/2021
A cura di: a cura di Stefania Manfrin Come previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo sull’efficienza energetica (DLgs 102/2014) il 5 dicembre scade il termine per effettuare la diagnosi energetica. Per arrivare preparati a questa scadenza i tecnici dell’Unità Tecnica per l’Efficienza Energetica dell’ENEA hanno organizzato un incontro, cui hanno pertecipato un centinaio di aziende, per presentare le linee guida sulle procedure per la corretta realizzazione delle diagnosi energetiche, offrendo chiarimenti e soluzioni relative ai singoli problemi.I soggetti interessati trovano inoltre sul sito dell’Enea una serie di documenti utili all’adempimento di quanto all’articolo 8 del decreto che stabilisce l’obbligo per le grandi imprese e le aziende a forte consumo di energia, di eseguire una diagnosi energetica relativamente allo schema volontario EMAS. L’analisi dovrà essere condotta entro il 5 dicembre 2015 e, successivamente, ogni 4 anni da società di servizi energetici, da auditor energetici o dall’ISPRA, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati del decreto. In particolare nel documento per ogni disposizione oggetto di analisi è evidenziato il dubbio riscontrato con maggior frequenza e fornito il relativo chiarimento. Gli argomenti approfonditi: 1 Individuazione del soggetto obbligato: le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia2 Individuazione dell’oggetto dell’obbligo: il sito produttivo3 Individuazione dei soggetti che eseguono la diagnosi4 Individuazione delle modalità tecniche per eseguire la diagnosi 5 Termine per eseguire la diagnosi, comunicazione dei risultati e altri adempimenti 6 Sanzioni 7 Comunicazione dei risparmi ai sensi dell’articolo 7, comma 8 del d. lgs. 102/2014. Scarica il documento Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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