Proroga ecobonus, i sei punti su cui intervenire secondo Finco

Finco, Federazione Nazionale di settore che rappresenta le industrie dei comparti produttivi di beni, servizi, impianti ed opere specialistiche per le costruzioni, ha accolto con estremo favore l’emanazione  del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 che estende sino a fine anno le detrazioni per la riqualificazione energetica portandole dal 55 al 65% nonché quelle del 50% per le ristrutturazioni edilizie, utilizzabili anche per gli adeguamenti sismici.

L’Associazione ha però individuato alcuni aspetti specifici che ritiene debbano essere rivisti in sede di conversione in legge del provvedimento, presentandoli nel corso  dell’Audizione Finco presso le Commissioni Finanza ed Industria del Senato dello scorso 18 giugno:

  • le agevolazioni per l’efficienza energetica dovrebbero essere confermate sino a tutto il 2020, visto che il Governo ne esclude la stabilizzazione. Sei mesi, o anche un anno, sono un lasso di tempo spesso troppo ristretto per poter programmare e mettere in cantiere interventi complessi come quelli antisismici o di efficienza energetica relativi al  pieno edificio. Si potrebbe, alla luce di una stabilizzazione pluriennale, modulare la detrazione con percentuali progressivamente decrescenti man mano ci si avvicini al 2020 (esempio dal 65% arrivare al 50% al 2020 scalando del 5% ogni biennio a partire dal 2015);
  • tale modulazione dovrebbe tener conto della capienza del richiedente, permettendo a questi la scelta dei tempi di ammortamento – 5 anni per i piccoli interventi sotto una certa soglia economica – nonché della sua fascia di età (superiore ai 75 anni);
  • le agevolazioni dovrebbero essere assolutamente estese alle schermature solari, previste nella Direttiva Comunitaria n. 31 del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia e sinora inspiegabilmente escluse vista anche l’elevata incidenza sui fabbisogni del periodo estivo, nonché alle opere di verde pensile a parete o tetto;
  • dovrebbe essere considerata – per gli interventi di progettazione ed esecuzione antisismica e di manutenzione in sicurezza – l’ipotesi  di portarne la detraibilità al 65%, onde differenziarla da quanto, in effetti, già previsto ed equiparandola a quella riservata alla riqualificazione energetica;
  • per la copertura finanziaria degli interventi di efficientamento degli edifici pubblici, il Governo ha deciso di incrementare con le aste della vendita di CO2 parte del fondo di garanzia (art. 4-ter, punto 2) già accantonato per la realizzazione delle reti di teleriscaldamento (circa 100 milioni di euro). Tale provvedimento dovrebbe favorire l’emanazione immediata del decreto attuativo per la gestione del medesimo fondo previsto ad hoc dal d.lgs. 28/2011 art. 22 ma questo non dovrebbe essere depauperato a sfavore del comparto del teleriscaldamento. Ciò andrebbe peraltro in contrasto palese con quanto promosso da Bruxelles nella recente citata Direttiva sull’Efficienza Energetica.
  • Il Decreto Legge recita, all’art. 2 parte 1-octies: “edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all’articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all’interno del confine del sistema (in situ)”. Tale definizione di edificio ad energie quasi zero differisce da quella prevista dalla direttiva da recepire, 2010/31/UE, che intende compresa la fonte in loco ma non limita certamente l’uso dell’energia rinnovabile prodotta altrove.

Se non fosse recepito come recita la direttiva, ovvero restasse la definizione introdotta dal  ddl 783, un edificio non potrebbe  essere allacciato ad una rete di teleriscaldamento, che  nella maggioranza dei casi ha le fonti di produzione (anche rinnovabili) lontane dall’utenza. 

Anzi il pregio di un sistema di teleriscaldamento, che è stato anche recentemente identificato dalla Direttiva  Europea 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica come una significativa possibilità di risparmio di  energia  primaria, oggi largamente sottoutilizzata nell’Unione Europea, è proprio quello di poter usufruire di fonti rinnovabili, altrimenti disperse, che sono lontane e “collegarle” tramite una rete all’utenza che ne necessita.

E’ poi necessario, in via generale, tenere conto delle particolari caratteristiche edilizie dei centri storici connotati da palazzi e manufatti antichi per i quali sarà opportuno  introdurre normative e linee guida specifiche e compatibili con gli aspetti paesaggistici e di tutela.

Vi è infine da considerare, in sede di conversione del DL, la marcata differenziazione, in termini di utilizzo dello strumento delle incentivazioni, nelle diverse aree del Paese. Importante sarebbe, quindi, sensibilizzare i consumatori delle Regioni (centro‐meridionali in particolare) con campagne di informazione e formazione, anche utilizzando i fondi derivati dalle multe comminate dall’Autorità Antitrust.

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Detrazione fiscale 50% - 65%

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