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Pubblicati dall’Agenzia delle Entrate i due attesi provvedimenti per la cessione delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e antisismici dei condomini. L’Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato i due decreti che definiscono le modalità di cessione dell’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni dei condomini e per gli interventi in cui siano adottate misure antisismiche. Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2017 ha stabilito che per determinati interventi che riguardano le parti comuni degli edifici, i condòmini beneficiari della detrazione d’imposta possono cedere un credito d’imposta corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati. Il provvedimento 108577 riguarda le Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e quelli di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi dell’articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013. Ricordiamo che nel caso di interventi che riguardino l’involucro del condominio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, la detrazione sale dal 65% al 70%. Nel caso di interventi volti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva del condominio, che ottengano almeno la qualità media come richiesto da Dm sviluppo economico 26 giugno 2015, la detrazione sale al 75%. L’ammontare massimo delle spese su cui applicare la detrazione è 40.000 euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che fanno parte dell’edificio, da ripartirsi in 10 quote annuali. Il provvedimento 108572 riguarda le Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, ai sensi dell’articolo 16, comma 1-quinquies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Per interventi realizzati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 sulle parti comuni di edifici condominiali che assicurino una riduzione del rischio sismico tale da passare ad una classe di rischio inferiore, la detrazione sale al 75%, se si passa a due classi di rischio inferiori la percentuale arriva all’85%. L’ammontare massimo delle spese su cui applicare la detrazione è 96.000 euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che fanno parte dell’edificio, da ripartirsi in 5 quote annuali. L’Agenzia istituirà in due risoluzioni separate i codici tributo per la fruizione del credito acquisito da indicare nel modello F24. Beneficiari della cessione Possono cedere il credito i condòmini, beneficiari delle detrazioni di imposta per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito. il credito si può cedere a favore dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi e di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. Tali soggetti possono a loro volta cedere il credito ottenuto dai condòmini. Non è invece possibile cedere il credito a favore di istituti di credito, intermediari finanziari e anche delle amministrazioni pubbliche. A questo proposito per le ipotesi previste dal disegno di legge di conversione del Dl n. 50 del 2017, che ha ampliato la possibilità per i soggetti no tax area di cedere il credito d’imposta per i soli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali, saranno emanate ulteriori istruzioni. Il credito cedibile è quello che corrisponde alla detrazione teoricamente attribuita al condòmino, pari alla percentuale delle spese prevista per gli interventi agevolabili. Come cedere il credito Il condòmino che cede l’intero credito d’imposta, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, l’avvenuta cessione e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo. L’amministratore, entro il successivo 28 febbraio, comunica questi dati all’Agenzia delle Entrate con la procedura prevista per l’invio dei dati ai fini della dichiarazione precompilata. L’Agenzia, sulla base delle informazioni ricevute e dopo aver ricevuto l’assenso del cessionario, gli mette a disposizione nel “Cassetto fiscale” il credito d’imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare. Il credito d’imposta può essere utilizzato con la stessa tempistica con cui il condòmino avrebbe fruito della detrazione e viene ripartito in cinque quote annuali di pari importo, in caso di interventi di riduzione del rischio sismico e in dieci quote, per i lavori di riqualificazione energetica, con la possibilità di portare in avanti la quota non utilizzata. La prima quota è utilizzabile a partire dal 10 marzo dell’anno in cui l’amministratore di condominio comunica i dati all’Agenzia, limitatamente all’importo corrispondente alle spese sostenute dal condominio nell’anno precedente e riferibili al condòmino cedente. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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