Utilizzo di energia elettrica da impianto fotovoltaico nei condomini

Disegno di legge presentato da alcuni senatori di cui si aspetta l’esame del Senato

Lo scorso luglio i Senatori Nugnes, Petrocelli, Castaldi e Moronese hanno inviato alla commissione Industria del Senato la mozione “Misure per l’utilizzo di energia elettrica da impianto fotovoltaico nei condomini”, con l’obiettivo di sostenere l’autoconsumo e l’autosufficienza elettrica. Il13 ottobre 2015 la mozione è stata assegnata per l’esame alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente.

La Legge 11 dicembre 2012, n. 220 stabilisce che in condominio si possa installare l’impianto fotovoltaico sia ad uso del singolo condomino, sulla propria proprietà e per proprio autoconsumo, che del condominio stesso. Il condomino può installare sul lastrico solare o su ogni altra superficie comune idonea e sulle parti di sua proprietà, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). È necessario comunicare all’amministratore le opere che si vogliono realizzare indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi, azioni o modifiche che intervengono sulle parti comuni. Il condominio in sede di assemblea, delibera l’approvazione delle opere con il voto positivo del 50 per cento degli intervenuti all’assemblea e che rappresentano almeno il 50 per cento della proprietà dell’edificio. Per quanto riguarda le parti comuni (ad esempio lastrico solare e tetto) l’assemblea può ripartirne l’uso in parti uguali tra i condomini anche ai fini dell’installazione dell’impianto fotovoltaico al servizio della singola unità immobiliare e ogni condomino deve consentire l’accesso per l’esecuzione dei lavori. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti installati nelle singole unità abitative.

“Il condominio si legge nella mozione –  può avere interesse ad installare l’impianto nelle parti comuni per ridurre le spese elettriche condominiali: stipula il contratto di servizio scambio sul posto col GSE ed utilizza l’autoconsumo e la valorizzazione dell’energia prodotta in esubero per compensare il costo della bolletta elettrica. L’impianto FER condominiale si giustifica economicamente se sono presenti assorbimenti energetici significativi quali ascensore, pompe varie, luci scale, luci giardino, irrigazione, eccetera. Negli impianti ad energie rinnovabili ad uso residenziale o piccolo terziario di norma il produttore e l’utilizzatore sono lo stesso soggetto. È possibile realizzare un impianto FER da parte di un soggetto diverso che si qualifica come produttore e vende privatisticamente l’energia elettrica all’utente consumatore. Si configura in tal modo un sistema efficiente di utenza (SEU). Il singolo condomino può realizzare il proprio impianto FER privato, come pure il condominio può installare l’impianto FER per i servizi comuni o essere soggetto produttore e vendere l’energia ad un singolo condomino o cedere le superfici delle parti comuni ad un terzo soggetto che realizza l’impianto e rivende l’energia all’utente finale. Anche i nostri condomini possono diventare ognuno una piccola centrale di produzione elettrica. Il problema principale, nell’utilizzo di FER, è la loro discontinuità. Il fatto di non essere sempre disponibili al momento della richiesta dell’utenza, rende necessario l’apporto di ulteriore energia dalla rete elettrica. Non solo, ma esiste anche una produzione di energia elettrica in momenti in cui non c’è sufficiente fabbisogno energetico e questo surplus deve essere riversato nella rete elettrica o, nei casi peggiori, non sfruttato. Questa caratteristica fa quindi diminuire notevolmente l’efficienza di un impianto elettrico ad energia rinnovabile e, specie nel caso di micro-impianti, li rende economicamente non convenienti. L’attuale normativa italiana impedisce, nei fatti, a più utenze elettriche di poter utilizzare lo stesso impianto ad energia rinnovabile.

Immaginando un condominio che possa installare, ad esempio, un impianto fotovoltaico sul tetto di proprietà comune, non vi è poi possibilità di ridistribuire l’energia prodotta ai condomini che volessero utilizzarla in quanto, questa operazione, a tutt’oggi, sarebbe considerata una sub-fornitura di energia elettrica. Per gli impianti di distribuzione dell’acqua potabile negli appartamenti, è invece possibile avere un unico contatore che misuri il totale dell’acqua utilizzata dal condominio, per poi procedere ad una ripartizione interna delle spese tra i condomini, basata sulla misurazione di contatori di appartamento.

“Il presente disegno di legge ha come scopo quello di favorire ed incentivare, non l’autoproduzione di energia elettrica, in concorrenza agli attuali grossi produttori su scala nazionale o locale, ma l’autoconsumo, ovvero lo «scambio sul posto» che tende a far diminuire il transito di energia elettrica in rete, a cui consegue una diminuzione delle perdite dovute proprio al trasporto della stessa. La proposta, inoltre, nasce dall’esigenza sociale di usufruire di un impianto fotovoltaico anche da parte di utenze condominiali non domestiche, eliminando il limite di potenza massima realizzabile, escludendo dal pagamento degli oneri di rete per la quota di energia autoconsumata e estendendo l’applicabilità delle disposizioni a realtà abitative che pur non costituendo un condominio siano vicine adiacenti o limitrofe ( si pensi ad un insieme di abitazioni singole poste l’una vicino all’altra o a villette a schiera non comprese in un parco). In considerazione del prezioso contributo dei cittadini in tutte le fasi che hanno condotto alla stesura del presente disegno di legge, se ne auspica un celere e positivo esame”.

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