Fotovoltaico in area vincolata: la Soprintendenza non può negare l’autorizzazione solo per la visibilità dei pannelli

Una nuova sentenza conferma il favor verso l‘installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti, anche nei contesti soggetti a vincolo storico-architettonico

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Fotovoltaico in area vincolata: la Soprintendenza non può negare l’autorizzazione solo per la visibilità dei pannelli

Non è sufficiente la sola visibilità dei pannelli per giustificare il diniego di un impianto fotovoltaico in area vincolata. Con la sentenza n. 4001 del 19 maggio 2026, il Consiglio di Stato interviene su un tema ormai ricorrente nei procedimenti di autorizzazione paesaggistica e chiarisce i limiti del potere di valutazione della Soprintendenza.
La decisione si inserisce in un contesto normativo in evoluzione, segnato dalla crescente rilevanza delle fonti rinnovabili. La tutela del paesaggio resta centrale, ma non è assoluta. Deve confrontarsi con altri interessi pubblici di pari rilievo.

Il diniego non può basarsi solo sull’impatto visivo

Il caso riguarda un progetto di installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura di un edificio ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico. La Soprintendenza aveva espresso parere negativo fondato soprattutto sull’alterazione della percezione visiva del contesto. Per il Consiglio di Stato, tuttavia, questa motivazione non basta.
È vero, un impianto fotovoltaico incide sull’aspetto esteriore di un edificio. Ma questo dato, da solo, non consente di affermarne l’incompatibilità con il vincolo paesaggistico.
Serve un passaggio ulteriore, una verifica concreta del pregiudizio e non un giudizio estetico generale.

Il bilanciamento tra paesaggio e transizione energetica

La sentenza si colloca all’interno di un orientamento già consolidato in passato. Negli ultimi anni la produzione da fonti pulite ha assunto un rilievo crescente nelle politiche pubbliche e ciò ha avuto una ricaduta importante sull’azione amministrativa.
La valutazione paesaggistica non può limitarsi all’impatto visivo isolato dell’intervento. Deve considerare anche l’interesse pubblico alla transizione energetica e all’efficienza degli edifici.
Non si tratta di comprimere la tutela del paesaggio ma di bilanciare interessi contrapposti, in concreto, caso per caso.

Motivazione rafforzata per i provvedimenti negativi

Un passaggio centrale della pronuncia riguarda l’onere motivazionale. Il Consiglio di Stato chiarisce che non bastano formule generiche sull’alterazione del paesaggio. Il diniego deve indicare in modo puntuale quali profili del progetto determinano l’incompatibilità con il vincolo.
E deve spiegare perché tali effetti non possano essere eliminati o ridotti attraverso soluzioni progettuali alternative.
Senza questa analisi, il provvedimento resta carente sul piano della motivazione.

Le alternative progettuali devono essere concrete

Nel caso esaminato era stata indicata la possibilità di una diversa collocazione dei pannelli. Anche questo aspetto viene affrontato dal Consiglio di Stato.
Una soluzione alternativa non può restare ipotetica. Deve essere verificata nella sua effettiva praticabilità.
Occorre valutare se consenta una produzione energetica adeguata, se incida sulla funzionalità dell’impianto e se comporti un aggravio economico sproporzionato rispetto al progetto originario. Anche le eventuali ricadute sugli incentivi devono essere considerate. In mancanza di queste verifiche, l’alternativa resta solo teorica.

La valutazione deve riguardare l’intero progetto

La compatibilità paesaggistica non dipende soltanto dalla presenza dei pannelli. Contano anche i materiali utilizzati, le modalità di installazione e il grado di integrazione architettonica dell’intervento. Sono elementi che incidono in modo diretto sull’inserimento nel contesto vincolato.
La valutazione deve essere complessiva, non frammentata. E deve tener conto delle caratteristiche specifiche del progetto.
La sentenza n. 4001 del 2026 ribadisce un principio destinato a orientare la prassi amministrativa. Nelle aree vincolate, la presenza di un impianto fotovoltaico non può essere considerata di per sé incompatibile.
Per negare l’autorizzazione è necessario dimostrare un pregiudizio paesaggistico concreto, non ipotetico. E la valutazione deve essere supportata da una motivazione puntuale, che tenga conto anche del quadro normativo sulle energie rinnovabili e della reale fattibilità delle eventuali alternative progettuali.

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Normativa, Solare fotovoltaico

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