Come funziona il fotovoltaico ad uso esclusivo in condominio: come si divide il tetto e permessi necessari 30/04/2025
È entrata in vigore ieri la nuova Direttiva 2010/31/CE, pubblicata sulla Gazzetta Europea del 18 giugno 2010, sulle prestazioni energetiche degli edifici di nuova costruzione, esistenti e ristrutturati, ma anche dei sistemi tecnici per l’edilizia e degli elementi dell’involucro edilizio. La nuova direttiva abroga, con effetto dal 1° febbraio 2012, la Direttiva 2002/91/CE e promuove “il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all’interno dell’Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi”. Le disposizioni della presente Direttiva riguardano: • il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari; • l’applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi. Tali requisiti tengono conto delle condizioni generali del clima degli ambienti interni; • l’applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di: – edifici esistenti, unità immobiliari ed elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti; – elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio quando sono rinnovati o sostituiti; – sistemi tecnici per l’edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento • i piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero; • la certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari; • l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria negli edifici; • i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione. Edifici a “energia quasi 0” La nuova Direttiva stabilisce inoltre che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione debbano essere edifici a energia quasi zero e, a partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero. Entro il 31 dicembre 2012 e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblicherà una relazione sui progressi realizzati dagli Stati membri per aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Sulla base di tale relazione la Commissione elaborerà un piano d’azione e, se necessario, proporrà misure intese ad aumentare il numero di tali edifici e promuoverà le migliori prassi per quanto concerne la trasformazione efficace in termini di costi di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. Attestato di prestazione energetica Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l’istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici. L’attestato di prestazione energetica comprende la prestazione energetica di un edificio e valori di riferimento quali i requisiti minimi di prestazione energetica al fine di consentire ai proprietari o locatari dell’edificio o dell’unità immobiliare di valutare e raffrontare la prestazione energetica. Rilascio dell’attestato di prestazione energetica Gli Stati membri provvedono affinché un attestato di prestazione energetica sia rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici in cui una metratura utile totale di oltre 500 m2 è occupata da enti pubblici e abitualmente frequentata dal pubblico. Il 9 luglio 2015 la soglia di 500 m2 sarà abbassata a 250 m2. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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