Aliquote SEU e SEESEU, i chiarimenti dell’Autorità

A partire dal 1 gennaio 2016 per SEU e SEESEU si applicano i parametri fissati con deliberazione 675/2014/R/eel

L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico ha pubblicato sul proprio sito una nota relativa alle disposizioni della deliberazione 609/2014/R/com, precisando che dal 1 gennaio 2016 e fino a nuovo provvedimento dell’Autorità, si applicano i valori e i parametri già fissati con la deliberazione 675/2014/R/eel, come successivamente modificati dalla deliberazione 302/2015/R/com.

Inoltre l’AEEGSI precisa che la maggiorazione dell’aliquota, espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno, che riguarda la componente tariffaria A3, si applica a tutti i SEU e SEESEU in media tensione, senza più distinzioni nel caso di SEU e SEESEU nella titolarità di soggetti inclusi nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica.

Infine la nota precisa che la Cassa per i servizi energetici e ambientali riscuote l’ammontare derivante dall’applicazione nella misura del 5% dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema sull’energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete per tutti i punti di prelievo in alta e altissima tensione inclusi in SEU e SEESEU, secondo le modalità previste dalla medesima Cassa, senza più distinzioni nel caso di SEU e SEESEU nella titolarità di soggetti inclusi nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica.

Fonte: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico

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