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A cura di: Pierpaolo Molinengo Indice degli argomenti La documentazione da conservareBonus edilizi, cosa succede se non si hanno i documenti Il Decreto n. 11 è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2023: il documento legislativo contiene lo stop definitivo alla cessione dei bonus edilizi. Al suo interno, inoltre, è possibile trovare le regole che vengono applicate per la responsabilità solidale delle cessioni. Attraverso due distinte circolari, la n. 23 e la n. 33 del 2022, l’Agenzia delle Entrate era già entrata nel merito della responsabilità solidale. Adesso il Decreto n. 11/2023 è intervenuto a gamba tesa sull’argomento, fornendo delle norme specifiche, il cui merito è quello di delineare il profilo di responsabilità solidale dei vari soggetti, che risultano essere coinvolti nella cessione del credito del superbonus e dei vari bonus edilizi. Ma soprattutto ha fornito la lista dei documenti necessari per poterla evitare. Nel momento in cui i soggetti coinvolti nelle operazioni provvedono a conservare i documenti, che sono stati individuati dal decreto, è possibile escludere il concorso in un qualsiasi illecito, che possa aver commesso il beneficiario. I diretti interessati, comunque vada, hanno sempre la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo possibile, la propria buona fede e l’estraneità a qualsiasi tentativo di frode. Bonus edilizi, come evitare la responsabilità solidale I soggetti coinvolti nelle operazioni di cessioni del credito, relative ai bonus edilizi, hanno la possibilità di evitare la cosiddetta responsabilità solidale. Vediamo come si devono comportare i diretti interessati, per tutelarsi. La Legge n. 77/2020, che è andata a modificare l’articolo 121 del Decreto Legge n. 34/2020, prevede che ferme le ipotesi di dolo, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, viene esclusa nel momento in cui i cessionari riescano a dimostrare di aver acquistato il credito d’imposta e siano in possesso di una determinata documentazione relativa alle opere che sono state effettuate. La documentazione da conservare Ma cerchiamo di entrare nel dettaglio ed analizzare la documentazione che deve essere conservata, per evitare la responsabilità solidale per le cessioni relative ai bonus edilizi. Titolo edilizio abitativo degli interventi. Nel caso in cui gli interventi siano in edilizia libera, è possibile essere in possesso della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che deve essere resa ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. All’interno di questa dichiarazione, deve essere contenuta la data di inizio dei lavori e deve essere attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione, che si stanno eseguendo, rientrano a pieno titolo tra quelli per i quali è possibile accedere alle agevolazioni, anche se gli stessi non richiedono alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente. Notifica preliminare dell’avvio dei lavori, da inviare all’azienda sanitaria locale. In alternativa, quando questa notifica non deve essere effettuata perché la normativa la esclude, è necessaria una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con la quale venga attestata questa circostanza. Visura catastale ante operam. Questo documento deve riguardare, ovviamente, gli immobili oggetto dell’intervento o, nel caso in cui gli stessi non siano stati ancora censiti, è necessario presentare una copia della domanda di accatastamento. Le fatture delle spese sostenute. È necessario conservare tutta la documentazione che dimostri le spese, che sono state sostenute, oltre ai documenti con i quali si attesti l’avvenuto pagamento delle stesse spese. Gli altri documenti da conservare Asseverazioni. Quando queste sono obbligatorie per legge è necessario conservare l’asseverazione dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle spese relative. La documentazione deve essere corredata da tutti gli allegati previsti dalla legge, che devono essere rilasciati da dei tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso gli uffici competenti. Nel momento in cui vengono effettuati degli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, è necessario conservare la delibera condominiale di approvazione dei lavori e la relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini. Nel caso in cui siano previsti degli interventi di efficienza energetica, è necessario conservare la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020, che contiene i “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 5 ottobre 2020. I diretti interessati devono, inoltre, conservare un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, con il quale venga attestata la sussistenza dei presupposti, che permettono di accedere alle spese sostenute per le opere, che deve essere rilasciato, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, n. 322. Bonus edilizi, cosa succede se non si hanno i documenti Cosa succede se non sono stati conservati i documenti, che abbiamo appena elencato e che sono relativi ai bonus edilizi? Nel caso in cui i diretti interessati non dovessero essere in possesso di parte della documentazione, non determina alcuna colpa. Il mancato possesso, infatti, non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario. Quest’ultimo, in ogni caso, ha la possibilità di fornire, in qualsiasi momento, la prova della propria diligenza e su una eventuale non gravità della negligenza. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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