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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 Luglio 2016. il decreto Legislativo 18 luglio 2016, n.141, che tratta le “Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”. Il decreto ha modificato molti articoli del D.Lgs 4 Luglio 2014, n.102 sull'”Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE” (Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18/07/2014), normativa che ha suscitato molte perplessità anche in nostri precedenti articoli. In dettaglio, uno degli articoli modificati è l’art. 9, comma 5 del D.Lgs. n.102/2012, che ha previsto il contenimento dei costi energetici mediante la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun immobile. Il termine di installazione era stato fissato per il 31 Dicembre 2016, negli edifici polifunzionali e nei condomini, riforniti da una fonte centralizzata di raffrescamento o di riscaldamento o da teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato. Entro tale data sussiste l’obbligo di installare contatori individuali come misuratori di consumo effettivo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare. Le modifiche a questo articolo sono state apportate dal Decreto Legislativo n.141/2016, entrato in vigore il 26 Luglio 2016, articolo 5, con i seguenti aggiornamenti: se il riscaldamento o il raffrescamento o la fornitura di acqua calda avviene tramite una fonte centralizzata, che sia anche teleriscaldamento o teleraffrecsamento, è obbligatorio provvedere all’installazione entro il 31/12/2016 di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore, il tutto a cura degli esercenti dell’attività di misura. nei condomini e negli edifici polifunzionali, che sfruttano una rete centralizzata o teleriscaldamento o teleraffreddamento, che alimentano una pluralità di edifici, è obbligatorio entro il 31/12/2016 installare dei sotto-contatori, a cura dei proprietari, per misurare effettivamente il consumo di calore o raffrescamento per ciascuna unità immobiliare. nel caso l’installazione di sotto-contatori non siano possibili, per costi o tecnicismi, è possibile ricorrere all’installazione di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, al fine di quantificare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo riscaldante. per la giusta suddivisione delle spese connesse all’indiviaduale consumo di calore, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali. Dove tale criterio non sia applicabile, si suddivide il totale tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Le sanzioni per chi non installa entro il termine il sotto-contatore varia da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare; chi non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione è soggetto ad una sanzione che varia da 500 a 2500 euro. Il condominio che non ripartisce le spese a regola di legge, sarà soggetto ad una sanzione che varia da 500 a 2500 euro. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
03/05/2020 Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (Contabilizzazione del calore)
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