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Il Consiglio dei Ministri ha inserito nel decreto legge approvato il 30 dicembre anche la proroga dei termini per l’adeguamento degli impianti di riscaldamento alla contabilizzazione individuale del calore Analisi e commento di Roberto Colombo – Direttore generale Brunata Italia Alla fine, quello che molti si aspettavano è accaduto veramente: in barba alla direttiva europea n. 27 del 2012, che aveva concesso agli Stati membri ben 4 anni di tempo per adeguare gli impianti imponendo l’installazione di ripartitori e valvole termostatiche entro il 31-12-2016, il nostro Governo ha rimandato, con il decreto Milleproroghe, il termine di altri 6 mesi. Restiamo in attesa della valutazione della proroga da parte dell’Unione, con la speranza che l’Italia non venga sanzionata perché, in tal caso, a pagare sarebbero tutti i cittadini e non solo coloro che non si sono adeguati entro i termini stabiliti. La proroga, chiesta a gran voce da molti, era probabilmente inevitabile, dal momento che una parte significativa di condomìni non si è adeguata per tempo. Prima di cantar vittoria, però, qualche riflessione è d’obbligo. In primis, la decisione di prorogare i termini, arrivata l’ultimo giorno dell’anno per mettere in salvo i ritardatari, certo non avrà fatto contenti coloro che, nel rispetto della legge vigente, si sono impegnati negli ultimi mesi del 2016 per dotarsi dei dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione, magari sopportando disagi per via del poco tempo a disposizione e della carenza di prodotti e manodopera. In molti casi infatti si è arrivati a installare le valvole termostatiche quando gli impianti di riscaldamento erano già in funzione: ciò ha reso necessario lo spegnimento della centrale termica e lo svuotamento del circuito, obbligando i residenti ad accollarsi costi maggiori e un paio di giornate al freddo. Inoltre, il 30 giugno, data scelta dal Consigli dei Ministri come nuova scadenza, lascia a dir poco perplessi. Tutti sanno che l’installazione delle valvole termostatiche avviene normalmente durante i mesi estivi, vista la necessità di dover lavorare a impianti spenti e termosifoni vuoti. A conti fatti, quindi, la proroga al 30 giugno dà solo un paio di mesi in più per la realizzazione dei lavori. Se rimandare la scadenza era davvero fondamentale, perché allora fissarla nel bel mezzo dell’unico periodo utile per i lavori di adeguamento? Non sarebbe stato meglio lasciare a disposizione di utenti e aziende i sei mesi con riscaldamento spento per ultimare le opere? Che dire infine del proliferare di richieste di esenzione che si è verificato nel 2016? L’interpretazione superficiale che alcuni organi di informazione hanno dato al decreto 141/2016 ha diffuso l’errata opinione che si possa agevolmente aggirare la legge ed evitare l’installazione dei dispositivi. Niente di più sbagliato, il testo del decreto parla chiaro: è obbligatorio installare i contabilizzatori individuali “salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459“. La richiesta di stabilire un metodo semplice da applicare, ma teso al maggior risparmio possibile, viene direttamente dalla Commissione Europea che ha più volte sottolineato come gli edifici siano responsabili del 40% dei consumi energetici nei Paesi dell’Unione. E’ pertanto fondamentale ridurre gli sprechi mediante la contabilizzazione e la termoregolazione in ogni unità immobiliare; le linee guida di uno studio realizzato per la Commissione Europea (MBIC_Guidelines2016) lo confermano e hanno un approccio particolarmente restrittivo. Con l’obiettivo di estendere il più possibile l’applicazione della contabilizzazione individuale, alcune tipologie di edifici sono obbligate ad adottarla senza condizioni. Le classi di edifici che potranno essere esentate dall’adeguamento dell’impianto, invece, sono poche e ben definite, ad esempio hotel, ospedali e case di riposo. In tutti gli altri casi, la valutazione dev’essere fatta singolarmente, edificio per edificio. Secondo il Decreto Legislativo 141/2016, lo strumento utilizzabile in Italia dai progettisti termotecnici per valutare se la contabilizzazione non è conveniente è la norma EN 15459 che impone un metodo rigoroso e tiene in considerazione tutte le variabili. Esenzioni basate su relazioni tecniche opinabili e non dettagliate, invece, espongono il condominio, in caso di controllo, all’obbligo di immediata installazione dei dispositivi per la contabilizzazione e la termoregolazione. E naturalmente alla sanzione amministrativa prevista. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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