Delibera AEEGSI su oneri di sbilanciamento per le rinnovabili non programmabili

Modalità di applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento per le fonti rinnovabili non programmabili, a seguito della sentenza 2936/14 del Consiglio di Stato

L’Aeegsi ha pubblicato, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2936/14,  la nuova delibera numero 522/2014/R/eel sugli oneri di sbilanciamento per le rinnovabili non programmabili. Si tratta di oneri a carico dei produttori di energia da fonti rinnovabili, in particolare eolico e fotovoltaico, per coprire le spese dovute al mantenimento in equilibrio del sistema elettrico. 

Le indicazioni desumibili dalla sentenza, che hanno orientato il nuovo provvedimento dell’Autorità, sono state così sintetizzate dall’ Aeegsi :

  • le unità di produzione alimentate da fonti non programmabili sono assoggettate alla regolazione degli sbilanciamenti per tutelare il mercato nella sua interezza;
  • in ragione delle peculiarità delle singole fonti non è possibile equiparare tali fonti, sic et simpliciter, alle programmabili;
  • gli oneri derivanti dagli sbilanciamenti imputabili alle fonti rinnovabili non programmabili non devono essere socializzati su soggetti diversi dai medesimi (cioè sui clienti finali o sui produttori da fonti programmabili) per evitare di realizzare una discriminazione non giustificabile.

L’Autorità ha scelto di applicare la seconda tra le opzioni consultate con documento di consultazione 302/2014, con alcune modifiche.  

Il sistema, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015, prevede bande per l’energia oggetto di sbilanciamento con franchigie  differenziate per le diverse fonti rinnovabili consentendo di tenere conto delle specificità delle singole fonti.

Tali soglie, ulteriormente maggiorate rispetto a quelle proposte nel DCO, sono pari a: dal 42 al 49% per l’eolico,  dal 25 al 31% per il solare fotovoltaico, dall’1 all’ 8% per l’idroelettrico, dall’1 all’ 1,5%  per le “altre” fonti rinnovabili non programmabili (per lo più unità di produzione geotermoelettriche)

Tali soglie potranno essere oggetto di successiva revisione, in riduzione, per tenere conto dell’evoluzione dei sistemi di previsione della disponibilità delle fonti (e, di conseguenza, della produzione di energia elettrica) e del fatto che una partecipazione più attiva al Mercato Intraday (mercato infragiornaliero) dovrebbe contribuire a ridurre gli sbilanciamenti

La delibera stabilisce che :

– al di sopra della banda l’energia elettrica oggetto di sbilanciamento venga valorizzata con le stesse modalità con cui attualmente vengono valorizzati gli sbilanciamenti delle unità di produzione non abilitate programmabili e delle unità di consumo;

– al di sotto della banda, l’energia elettrica oggetto di sbilanciamento venga valorizzata con corrispettivo unitario, che tiene conto del rapporto tra la quota residua dei corrispettivi di sbilanciamento non già allocata alle fonti rinnovabili non programmabili (al netto dei corrispettivi al di sopra delle bande) e riferita a ciascuna zona di mercato, e la somma dell’energia elettrica oggetto di sbilanciamento e rientrante all’interno delle medesime bande.

Tale opzione, sottolinea l’Autorità, permette di promuovere la corretta previsione delle immissioni di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, evitando che i corrispettivi di sbilanciamento siano allocati ai clienti finali e introduce corrispettivi di sbilanciamento come strumenti per la corretta valorizzazione dell’energia elettrica immessa, senza avere alcuna funzione penalizzante.

In alternativa l’Aeegsi, al fine di aumentare la flessibilità, lascia agli utenti del dispacciamento la scelta dell’applicazione di corrispettivi di sbilanciamento senza banda – ossia adottando la modalità in essere per gli impianti programmabili non abilitati – evitando quindi che una parte degli sbilanciamenti sia valorizzata sulla base di corrispettivi medi non differenziati per fonte.

Relativamente al periodo tra l’1 gennaio 2013 (data di entrata in vigore della medesima deliberazione 281/2012/R/efr) e il 31 dicembre 2014 Terna applicherà i corrispettivi di sbilanciamento, come inizialmente definiti dalla delibera n. 111/06 (articolo 40, commi 40.4 e 40.5), ossia nella loro versione antecedente alla deliberazione 281/2012/R/efr successivamente annullata. Il nuovo provvedimento troverà applicazione dall’1 gennaio 2015.
La delibera stabilisce inoltre che il GSE, previa consultazione, adegui le proprie regole tecniche finalizzate all’attribuzione dei corrispettivi di sbilanciamento ai produttori che rientrano nel proprio contratto di dispacciamento.

Viene, infine, rinviata a eventuali successivi provvedimenti la valutazione di nuove condizioni, in coerenza con l’evoluzione della regolazione del mercato dei servizi di dispacciamento e con la più generale revisione della regolazione degli sbilanciamenti, anche riprendendo e perfezionando la terza opzione presentata nel DCO 302/2014/R/eel.

Scarica la Delibera 522/2014/R/eel sugli oneri di sbilanciamento per le rinnovabili non programmabili

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