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Sulla Gazzetta dell’11 settembre è stato pubblicato il Decreto che definisce le procedure per l’esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico “Procedure e modalità per l’esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, ai sensi dell’articolo 14, comma 2-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013, n. 90”. L’Enea è l’ente responsabile dei controlli anche a campione, in situ e documentali, che accertino la sussistenza delle condizioni per poter beneficiare delle detrazioni per gli interventi di efficienza energetica. Il Decreto disciplina le modalità per la rendicontazione delle spese relative al programma di controlli e la successiva erogazione dei relativi importi. L’Enea entro il 30 giugno di ogni anno presenta allo specifico Dipartimento del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE-DG MEREEN), un programma di controlli a campione sulle istanze prodotte in relazione agli interventi i cui all’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, conclusi entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Il campione è fissato nel limite dello 0,5% delle istanze, selezionate tra le richieste di accesso alle detrazioni tramite il portale informativo ENEA, tenendo in particolare considerazione quelle che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri: a) istanze relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota; b) istanze che presentano la spesa piu’ elevata; c) istanze che presentano criticita’ in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari. L’Enea deve comunicare ai beneficiari della detrazione, persone singole o amministratori di condominio, l’avvio della procedura di controllo, attraverso l’invio di una lettera raccomandata a/r o, se disponibile, tramite PEC, posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione i soggetti interessati devono trasmettere tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo enea@cert.enea.it, in formato PDF la documentazione prevista, che deve essere sottoscritta digitalmente a seconda dei casi da un tecnico abilitato, dall’amministratore o dal soggetto interessato. Nel caso di interventi che riguardino gli impianti, vanno inoltre trasmesse le copie della dichiarazione di conformitàrilasciata dall’installatore. L’Enea procede dunque alla verifica dei documenti, in modo da accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dell’intervento, la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento della detrazione e comunica entro 90 giorni, l’esito del controllo al beneficiario soggetto a verifica. Se necessario l’Enea può richiedere un’integrazione dei documenti e decidere per un esito negativo nel caso in cui la documnentazione fornita sia carente o non siano soddisfatti i requisiti e le condizioni disciplinate dalla normativa. L’Enea inoltre effettua ogni anno controlli in situ sul 3% del campione selezionato, avvisando con almeno 15 giorni di anticipo tramite raccomandata o PEC del sopralluogo, che può essere rimandato una sola volta e comunque deve essere fatto entro sessanta giorni dalla comunicazione. I tecnici qualificati al termine delle attività di controllo devono compilare un dettgliato verbale, sottoscritto anche dai beneficiari o dall’amminstratore di condominio. Il controllo può dare esito negativo nel caso ci siano difformità tra la documentazione presentata e le opere realizzate. L’ENEA trasmette all’Agenzia delle entrate una relazione motivata riguardo gli accertamenti eseguiti. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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