Aggiornata la Guida sulle Agevolazioni Fiscali per le Ristrutturazioni Edilizie

On line sul sito dell’Agenzia delle Entrate la Guida aggiornata a Marzo 2016.

Leggi l’articolo aggiornato “Superbonus 110%, l’Agenzia delle Entrate aggiorna la Guida”

Rinnovare con gli incentivi stataliL’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” che contiene utili aggiornamenti in particolare relativi a proroga della maggiore detrazione Irpef, agevolazione per i condomìni minimi, agevolazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, maggiore detrazione (Irpef e Ires) per gli interventi su edifici in zone sismiche ad alta pericolosità e detrazione Irpef per acquisti di immobili ristrutturati.

La Legge di Stabilità ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 la detrazione del 50%, per un importo massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia. Salvo ulteriori proroghe con il 1 gennaio 2017 la detrazione tornerà al 36%, come da decreto legge n. 201/2011 che l’ha resa permanente in questa misura.

La Legge di Stabilità ha inoltre ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. In questo caso la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Per quanto riguarda le zone sismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità la detrazione è pari al 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, per un ammontare massimo di 96.000 euro.

È prevista una detrazione Irpef anche per gli acquisti di fabbricati, a uso abitativo, ristrutturati. In particolare, la detrazione si applica nel caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

La Guida specifica che i condomìni minimi, cioè quelli che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale, possono ugualmente beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni .

Con la circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che: il pagamento deve essere sempre effettuato mediante l’apposito bonifico bancario/postale (sul quale è operata la ritenuta d’acconto da parte di banche o Posta); in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute riportando il codice fiscale del cond omino che ha effettuato il bonifico.

Il contribuente dovrà dimostrare, in sede di controllo, che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio. Se per la presentazione della dichiarazione si rivolge a un Caf o a un intermediario abilitato, è tenuto ad esibire, oltre alla documentazione generalmente richiesta, un’autocertificazione che attesti i lavori effettuati e che indichi i dati catastali degli immobili del condominio.

La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale del 65% prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico. Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.

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Tema Tecnico

Detrazione fiscale 50% - 65%, Normativa

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