Certificazione energetica: l’ACE diventa APE

Il decreto n. 63 del 4/6/ 2013 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00107)” oltre a contenere le proroghe dell’ecobonus (che passa dal 55% al 65%) per gli interventi in favore di efficienza energetica e della detrazione del 50% per quelli di ristrutturazione edilizia,  recepisce la direttiva 2010/31UE sulle prestazioni energetiche degli edifici che prevede edifici a “energia quasi zero” a partire dal 2018 per le PA e dal 2021 per i privati.

Tra le altre cose la direttiva sostituisce l’ACE, Attestato di Certificazione Energetica degli edifici con l’APE, Attestato di prestazione energetica che dovrà essere rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, e attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e anche raccomandazioni e suggerimenti per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobile.
L’attestato avrà una durata di 10 anni e dovrà essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la classe energetica dell’immobile.

Tutti gli immobili che debbano essere venduti o affittati dovranno essere in possesso dell’APE, che sarà invece obbligatorio per le nuove costruzioni, nel primo caso sarà a carico del proprietario, nel secondo del costruttore. 

Non sono sottoposti all’obbligo di APE gli edifici e monumenti protetti, i luoghi esclusivi di culto e attività religiose, le costruzioni temporanee per destinazione d’uso uguale o inferiore a due anni, gli edifici o parti di edifici isolati con meno di 50 m2 e gli edifici usati meno di 4 mesi all’anno.

Inoltre non devono dotarsi dell’Ape coloro che abbiano l’ACE in corso di validità e rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

Il decreto prevede sanzioni pesanti per chi non sia in regola con l’APE con multe che possono variare da 700 (professionista che rilascia un certificato non conforme) a 18.000 euro (proprietario dell’immobile venduto che non fornisce l’attestato energetico).

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Tema Tecnico

Efficienza energetica, Normativa

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