Puglia: Nuova legge regionale in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili

E' stata pubblicata sul BUR (Bollettuno Ufficiale Regionale) n° 164 del 24/10/2008, la Legge Regionale n° 31/2008 intitolata "Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale" che introduce nuove restrizioni sulle procedure e sulle autorizzazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, per la produzione di energia elettrica destinata alla vendita.
Tale legge cerca di porre rimedio ad alcune carenze nella normativa esistente, che ha dato via a fenomeni di speculazione, proprio a causa della facilità con cui potevano essere "aggirati i" vincoli esistenti.

Nella LR 3/2008 viene vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica nelle zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all’esercizio dell’attività agricola, nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC – e zone di protezione speciale – ZPS -), nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nelle oasi istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27, nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

Nel testo si legge che da tai restrizioni sono esclusi gli impianti con potenza fino a 40Kw, purchè finalizzati all'autoconsumo dell'energia prodotta e che siano installati sulla copertura di edifici agricoli, civili, industriali o realizzati su aree industriali dismesse.

Per quanto riguarda le biomasse, viene introdotto il divieto di realizzare impianti di questo tipo "salvo che gli impianti medesimi non siano alimentati da biomasse stabilmente provenienti, per almeno il quaranta per cento del fabbisogno, da “filiera corta”, cioè ottenute in un raggio di 70 chilometri dall’impianto."

Nell'ambito delle autorizzazioni, per gli impianti di potenza fino a 1Kw di potenza e che rientrano in una delle seguenti categorie:

  • impianti fotovoltaici posti su edifici,
  • impianti fotovoltaici in zona agricola, a condizione che l’area asservita all’intervento sia estesa almeno due volte la superficie radiante,
  • impianti eolici on – shore destinati all'autoconsumo e costituiti da un solo generatore,
  • impianti idraulici,
  • impianti alimentati a gas di discarica,
  • impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione,

si applica la disciplina della DIA (Dichiarazione di Inizio d'Attività), fatto salvo per quei casi che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza.
 

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Tema Tecnico

Eolico, Normativa, Solare fotovoltaico, Sostenibilità e Ambiente

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