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Nel testo approvato dal Senato è saltata la stabilizzazione al 2021 delle detrazioni fiscali e la loro estensione agli incapienti Il Senato ha approvato la Legge di Bilancio 2017, con 166 voti favorevoli, 70 contrari e un astenuto, senza fare alcuna modifica rispetto al testo approvato dalla Camera, a causa della crisi di Governo scoppiata a seguito dell’esito del referendum costituzionale. Sono quindi saltati gli emendamenti che aveva approvato la Commissione Ambiente della Camera. Stabilizzazione ecobonus e emendamenti all’articolo 2 E’ saltata dunque la promessa stabilizzazione per 5 anni degli ecobonus del 65% e del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione in edilizia, che era stata inserita nell’articolo 2 della manovra che nella discussione alla Camera era stato accantonato, per licenziare il testo nella sua formulazione originaria per mancanza di tempo, con l’intenzione di esaminare tutti gli emendamenti dopo la valutazione della Commissione di Bilancio. In realtà ancora una volta, le detrazioni fiscali sono state prorogate per un solo anno, con scadenza al 31 dicembre 2017. Scadenza al 31 dicembre 2017 anche per la detrazione 65% per gli interventi di rimozione dell’amianto sulle parti comuni dei condomini e per il bonus 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Tra le prime reazioni arriva il commento molto severo dei senatori del Movimento 5 Stelle Gianni Girotto e Gianluca Castaldi che denunciano che il Governo ha fatto marcia indietro rispetto agli impegni presi e che si tratta di una riforma completamente inefficace rispetto alla riqualificazione energetica complessiva degli immobili, rimandando l’attuazione delle detrazioni fiscali ai futuri decreti attuativi e soprattutto è una riforma che non tiene conto a sufficienza degli incapienti. Ecobonus per gli interventi in condominio Per quanto riguarda gli interventi nei condomini la misura delle detrazioni è stata estesa per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione spetta nella misura del 70%. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75%, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva secondo gli standard fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. In questo caso i soggetti beneficiari possono cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione devono essere definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Sismabonus Il sisma bonus si applicherà per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, e prevede una detrazione del 50% nelle zone sismiche 1, 2 (ad alta pericolosità) e 3, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, ma potrà arrivare fino all’85% in caso di miglioramento di 2 classi di rischio. Nel caso in cui dopo gli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%. Se gli interventi antisismici sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni sono del 75 per cento (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell’85 per cento (passaggio di due classi) si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Anche in questo caso rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Infine A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. Riqualificazione alberghi Per il 2017 e il 2018 sarà riconosciuto un credito di imposta del 65% per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, inclusi gli agriturismi, a patto che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e acquisto mobili. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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