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Uno strumento importante capace di innescare virtuosi processi di riqualificazione dei condomini che però rischia di non essere davvero efficace. L’analisi di Virginio Trivella In vista del provvedimento dell’Agenzia delle entrate che disciplinerà le modalità attuative della cessione delle detrazioni fiscali negli interventi di riqualificazione energetica dei condomini, Virginio Trivella, Coordinatore del Comitato Scientifico di Rete IRENE e membro di Renovate Italy, ci propone un interessante approfondimento che analizza punti di forza e criticità del provvedimento introdotto dalla Legge di Stabilità. Sono molti per i beneficiari i vantaggi garantiti dai nuovi incentivi fiscali, in termini prima di tutto di stabilizzazione, considerando la conferma degli incentivi per 5 anni, che dimostra la volontà del Governo di stimolare un processo di riqualificazione efficiente del patrimonio edilizio esistente. Vanno poi considerati l’incremento della detrazione, che nei casi più virtuosi può arrivare al 75% e la facilità di accesso all’incentivo. La novità potenzialmente più rivoluzionaria del provvedimento è la facoltà di cessione delle detrazioni fiscali, che trasforma un incentivo congenitamente incerto, legato alla mutevole condizione fiscale dei beneficiari, in una risorsa sicuramente disponibile per tutto il periodo di applicazione. Ma è proprio su questo aspetto che secondo Trivella è necessario introdurre alcuni accorgimenti che garantiscano l’efficacia del provvedimento. Cessione delle detrazioni Se da una parte la possibilità di cessione a tutti i contribuenti a prescindere dalla propria condizione fiscale, che finalmente è stato introdotta nell’ordinamento, rappresenta un elemento necessario per dare certezza, e quindi efficacia, al provvedimento, d’altra parte l’effettiva efficacia della disposizione rischia di essere menomata dal divieto di cessione agli istituti di credito e agli intermediari finanziari. Questo divieto, si legge nel documento, rende molto complicata e onerosa la soluzione dei due problemi, generalmente interconnessi, della capienza fiscale e dell’esigenza di finanziare la realizzazione degli interventi. Impedendo di cedere le detrazioni ai soggetti finanziari, si preclude la soluzione più efficiente, escludendo il ricorso ad operatori che, disponendo delle competenze per la valutazione del rischio e di un ampio spettro di possibilità nella raccolta delle risorse finanziarie, sono maggiormente disposti ad anticipare le somme necessarie alle migliori condizioni economiche. Si rende di conseguenza necessario individuare altre categorie di soggetti capienti e in grado di assorbire le detrazioni. E’ probabile che il ricorso a soggetti non specializzati aumenterà la complessità dei processi condominiali e dei costi e potrà anche creare fenomeni speculativi e distorsivi della concorrenza. Non deve essere infatti sottovalutato il rischio che il meccanismo della cessione finisca per porre ai margini del mercato gli operatori specializzati e pregiudicare la qualità degli interventi. L’aspettativa generata tra i cittadini di poter contare sulla disponibilità dei fornitori e delle ESCo ad acquistare in blocco le detrazioni di gruppi di condòmini o dell’intero condominio, finanziando l’intervento, è destinata a rimanere delusa, oppure a incontrare l’interesse di operatori spregiudicati o in condizioni disperate, disposti ad sottoscrivere condizioni finanziariamente insostenibili. Un altro possibile rischio legato all’esclusione dell’intervento diretto degli operatori finanziari è che il provvedimento favorisca solo le iniziative promosse da soggetti interessati a realizzare interventi marginali, caratterizzati da una bassa intensità di investimento e dal minimo tempo di ritorno, minimizzando l’ambizione di riduzione dei consumi di energia che, al contrario, è il principio ispiratore di questa misura di incentivazione. Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate A seconda del Provvedimento che entro fine febbraio presenterà il direttore dell’Agenzia delle Entrate si possono prefigurare due opzioni: 1. La cessione dovrà essere operata esclusivamente “in blocco”, con riferimento a tutte le dieci rate in cui si articola la detrazione fiscale; in tal caso il cessionario dovrà necessariamente acquistare il credito decennale e, di conseguenza, si impedirà il ricorso ai normali canali di finanziamento. E’ molto probabile che i cessionari disponibili a fornire le risorse finanziarie, non essendo soggetti finanziari istituzionali, applicheranno condizioni economiche molto più gravose e meno trasparenti rispetto a quelle che ci si può attendere in un mercato regolamentato, con il rischio che ci siano veri e propri fenomeni speculativi, se non al limite della legalità. Quel che è certo è che, rispetto alla situazione attuale, con questa opzione sarà reso assai più difficoltoso il ricorso ai canali ufficiali di finanziamento dei condomìni (che oggi offrono le migliori condizioni presenti sul mercato), la cui operatività sarà incompatibile con le esigenze dei condòmini che, dovendo fare ricorso alla cessione, saranno costretti a farsi finanziare dai cessionari. 2. La cessione potrà essere operata anche di anno in anno, a scelta del beneficiario cedente, assicurando così un’applicazione molto più elastica della facoltà di cessione, non ostacolando il ricorso agli strumenti di finanziamento canonici e permettendo ai singoli contribuenti di scegliere le soluzioni più convenienti, anche in funzione della loro mutevole condizione fiscale. In questo caso il corrispettivo della cessione potrebbe essere gravato della sola commissione richiesta dal cessionario e non anche dello sconto per l’anticipazione finanziaria, e potrebbe essere utilizzato per far fronte alla restituzione dell’eventuale prestito contratto, anche dal condominio, a condizioni più vantaggiose. Non si rimuoverebbero però, anche in questo caso, le gravi difficoltà legate alla necessità di individuare soggetti cessionari capienti interessati ad acquistare crediti di piccola entità in cambio di un vantaggio che si suppone modesto (altrimenti l’incentivo perderà in efficacia) e di metterli in relazione con un gran numero di singoli cittadini. Si può concludere che, in ogni caso, si tratterebbe di soluzioni palliative e potenzialmente in grado di perturbare in modo grave la sana concorrenza e la qualità degli interventi. Virgino Trivella fa poi un’analisi dei motivi che hanno portato il legislatore a escludere dal meccanismo della cessione gli operatori finanziari, per la quale vi rimandiamo al testo completo a fondo pagina. Secondo Renovate l’unica possibilità di generare sviluppo è legata alla promozione di modelli di offerta che coinvolgano strumenti finanziari al minor costo possibile, trasformando la detrazione decennale in “moneta sonante” per i cittadini. Alcune riflessioni possono essere utili per individuare una modalità applicativa più efficace che potrebbe forse essere considerata compatibile con l’attuale assetto legislativo ed essere adottata nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate, o comunque potrebbe indurre una modifica legislativa. Se, come ipotizzato, il divieto di cessione ai soggetti finanziari è motivato dalla volontà del legislatore di escludere eventuali effetti incrementativi del deficit pubblico in conseguenza della cartolarizzazione delle detrazioni cedute, potrebbe essere sufficiente considerare l’esclusione di tale possibilità. Se le detrazioni cedute agli operatori finanziari fossero utilizzabili esclusivamente in compensazione di debiti tributari e contributivi, come previsto per gli altri “soggetti privati”, si escluderebbe ogni possibilità di espansione del deficit e dovrebbero cadere i motivi di preclusione della cessione alle banche. Molte istituzioni finanziarie sono assoggettate al pagamento di contributi previdenziali per importi rilevanti e non presentano stringenti problemi di capienza. Dato che gli istituti bancari nell’esercizio della propria attività potrebbero essere in grado di acquisire grandi quantità di detrazioni, sarebbe opportuno rimuovere, limitatamente ai tali soggetti, il limite di 700 mila euro annui fissato per le compensazioni (cfr. Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 34.1). Questa soluzione potrebbe costituire un primo passo verso un organico coinvolgimento dei soggetti finanziari nel meccanismo delle detrazioni fiscali. Doterebbe il provvedimento di un’efficacia di gran lunga maggiore, unificando i ruoli del cessionario e del finanziatore in capo a soggetti adeguati, in grado di concedere prestiti a condizioni favorevoli, e rendendo molto snella la simultanea soluzione dei problemi di capienza e di finanziamento. Un’opzione ancora più auspicabile e ben più incisiva è che ai soggetti finanziari sia consentita una libera gestione dei crediti fiscali, attraverso operazioni di cartolarizzazione in grado di raccogliere risorse finanziarie da destinare alle operazioni di efficienza energetica (e di miglioramento sismico). In presenza di un mercato finanziario regolamentato, flussi consistenti di risorse potrebbero essere canalizzati verso progetti meritevoli, in cui il rischio finanziario sarebbe minimizzato dalla sicura disponibilità degli incentivi, consentendo l’applicazione di tassi adeguatamente contenuti. In tali condizioni non è difficile ipotizzare una maturazione del sistema dell’offerta, capace di mettere in evidenza le soluzioni tecnologiche e gli operatori in grado di distinguersi per efficacia e affidabilità. Una più adeguata contabilizzazione degli effetti correlati positivi per il bilancio pubblico consentirebbe di far risaltare i vantaggi dell’attivazione di un vasto piano di trasformazione energetica del patrimonio edilizio nazionale, dando finalmente sostanza a uno dei pilastri della strategia energetica e climatica che il nostro Paese non può tardare ad adottare. Scarica l’articolo di renovate Italy “La cessione delle detrazioni fiscali per le riqualificazioni energetiche condominiali” Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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