Come funziona il fotovoltaico ad uso esclusivo in condominio: come si divide il tetto e permessi necessari 30/04/2025
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno il decreto, che entrerà in vigore 12 luglio prossimo, che definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici. Il decreto attua una norma del DLG n. 192/2005 di recepimento della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia. Sono riconosciuti come soggetti certificatori: i tecnici abilitati, ovvero un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero o associato. gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati; gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020. le società di servizi energetici (ESCO), che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati. I tecnici devono essere in possesso di specifici titoli di studio (diploma tecnico o laurea), è necessaria l’iscrizione ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e devono essere abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente; è obbligatoria la frequenza di corsi di formazione – di almeno 64 ore – sulla certificazione energetica degli edifici, autorizzati dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con i Ministeri delle Infrastrutture e dell’Ambiente. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio degli esperti i tecnici abilitati, all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, dovranno dichiarare l’assenza di conflitto di interesse con i progettisti, i costruttori e i produttori di materiali interessati alla costruzione o ristrutturazione dell’edificio certificato. Le disposizioni del nuovo decreto si applicano per le Regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali. Le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti alla normativa nazionale. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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