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A cura di: Adele di Carlo Indice degli argomenti: I nuovi obblighi energetici in vigore dal 13 giugno 2022 Edifici pubblici e privati, che percentuale di energia rinnovabile è richiesta A quali edifici ristrutturati si riferisce la nuova normativa Pannelli solari, biomassa ed energia termica: quali sono le rinnovabili a cui si riferisce il decreto Il percorso italiano verso un’edilizia più green ha compiuto un passo ulteriore: da lunedì 13 giugno 2022 scattano nuovi obblighi per gli edifici di nuova costruzione e ristrutturati, con o senza le agevolazioni statali di Ecobonus e Superbonus. Dal 50% si passa al 60% o, per particolari tipologie di edifici, al 65%. Vuol dire che le rinnovabili – pannelli fotovoltaici, energia termica o a biomassa – dovranno avere un peso preponderante. La normativa è quella prevista dal decreto n. 199 in vigore dal 15 dicembre 2021 che attua la direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla “Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”. Oltre alle motivazioni strettamente ecologiste di salvaguardia dell’ambiente, vi è anche la necessità di porre un argine alla dipendenza energetica verso la Russia. Queste le dichiarazioni del Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani: “Nei prossimi anni sarà fondamentale far crescere in maniera molto regolare e molto rapida le rinnovabili.” La sfida è accettata. I nuovi obblighi energetici in vigore dal 13 giugno 2022 Il conto alla rovescia per l’entrata in vigore delle ultime disposizioni in materia di rinnovabili è finito: il 13 giugno 2022 si parte con le nuove percentuali minime obbligatorie. Si tratta del 60% o 65%, a seconda della tipologia di edificio, come spiegheremo più avanti nel dettaglio. Ciò permetterà di implementare le fonti rinnovabili nel campo dell’edilizia in ottemperanza agli obblighi europei che impongono la decarbonizzazione del sistema energetico entro il 2030 e la completa decarbonizzazione entro il 2050. Le nuove percentuali sono state introdotte nel decreto legge n.199 dell’8 novembre 2021, ed hanno effetto a partire dal 13 giugno 2022, ovvero 180 giorni dopo la sua entrata in vigore, il 15 dicembre 2021. Edifici pubblici e privati, che percentuale di energia rinnovabile è richiesta L’ambito di applicazione della normativa è tassativamente indicato: “…si applica agli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che rientrino nell’ambito di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, e per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.” Dunque, che siano edifici nuovi o soggetti a ristrutturazione, in entrambi i casi è obbligatorio rispettare le nuove percentuali di energia rinnovabile. Quali sono nello specifico e cosa cambia rispetto al passato? La soglia minima di fonti rinnovabili è aumentata rispetto agli scorsi anni, sia per gli edifici adibiti ad abitazione privata, sia per quelli pubblici: per i primi la percentuale minima di riferimento è il 60% – in precedenza si trattava del 50%; per i secondi, quelli ad uso pubblico, l’alimentazione tramite rinnovabili deve raggiungere almeno il 65%. A quali edifici ristrutturati si riferisce la nuova normativa Merita un approfondimento la definizione di edifici soggetti a “ristrutturazione rilevante” a cui si estende l’obbligo dell’energia rinnovabile al 60%, insieme a quelli di nuova costruzione. Se questi ultimi sono facili da individuare, i primi invece possono destare qualche dubbio. La definizione contenuta nel D.Lgs 28 del 2011 ci viene in aiuto. Qui è stabilito che un edificio si può correttamente ritenere sottoposto a “ristrutturazione rilevante” quando: ha una ampiezza pari o superiore a 1000 mq ed è integralmente sottoposto a ristrutturazione; sull’edificio esistente si mettono in essere lavori di straordinaria manutenzione. Pannelli solari, biomassa ed energia termica: quali sono le rinnovabili a cui si riferisce il decreto Le disposizioni in materia di nuove costruzioni ed edifici ristrutturati fanno riferimento a tutte le tipologie di rinnovabili ad oggi in uso in campo edile: l’energia solare, termica, eolica, geotermica, idroelettrica o a biomassa. Ciò ha validità per: il riscaldamento, ad esempio a pavimento o parete; l’acqua sanitaria, dunque la sostituzione delle vecchie caldaie a gas con altre di nuova generazione; il raffrescamento, quindi i condizionatori installati. Dove posizionare gli impianti Ad essere rilevante ai fini dell’ottemperamento della normativa non è soltanto la percentuale di rinnovabili ma anche il loro posizionamento rispetto all’edificio nuovo o ristrutturato. Le fonti di energia rinnovabile devono essere installate tassativamente: all’interno dell’edificio stesso; oppure nelle pertinenze, quindi in magazzini, locali di deposito, cantine, soffitti, solai e altro ancora. Meritano una trattazione approfondita i pannelli fotovoltaici; questi – per essere a norma – non possono essere installati a pavimento e, nel caso in cui fossero disposti sui tetti a falda, devono avere inclinazione e orientamento della falda stessa. Invece, nel caso in cui il tetto fosse piano, l’asse mediano dei moduli installati non deve mai essere superiore all’altezza minima della balaustra o comunque oltre i 30 cm. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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