Superbonus: impianti a biomassa tra gli interventi trainati

La sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento con moderne caldaie a biomassa dà accesso al Superbonus 110%, ma solo in abbinamento a un intervento trainante. La conferma dall’Agenzia delle Entrate

Superbonus: impianti a biomassa tra gli interventi trainati

Nella risposta all’interpello n° 907, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la sostituzione di una vecchia caldaia esistente con una nuova caldaia alimentata a biomassa dà diritto al Superbonus 110% come intervento trainato.

Come sappiamo l’articolo 119 del Decreto Rilancio stabilisce che il Superbonus spetti per alcuni interventi “trainanti” finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici (isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A), cui possono affiancarsi ulteriori interventi (trainati), realizzati congiuntamente ai primi su parti comuni di edifici residenziali in “condominio”, singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio, edifici unifamiliari e unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Nel condominio in questione, composto da 8 unità abitative e 4 box auto coperti e sito a Cortina d’Ampezzo, verrà realizzato un intervento di isolamento a cappotto (trainante) e la caldaia a gasolio sarà sostituita da una caldaia centralizzata alimentata a “pellets”, che rispetti i requisiti prestazionali previsti sfruttando inoltre la possibilità di utilizzare un biocombustibile rinnovabile.

L’Agenzia delle Entrate nella sua risposta specifica che “La caldaia a pellet, quale generatore di calore alimentata quindi a biomassa combustibile, che rispetti le caratteristiche tecniche previste, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 14 del decreto n. 63 del 2013, rientra tra gli interventi di efficientamento energetico che godono dell’ecobonus e, pertanto, può essere considerato un intervento “trainato” (comma 2 del medesimo articolo 119)”. Per quanto riguarda i limiti di spesa, nei condomini la norma prevede che “la detrazione sia calcolata su un ammontare complessivo delle spese di importo variabile in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è costituito“.

E’ soddisfatta l’AIEL, Associazione Italiana Energie Agroforestali, che da tempo chiedeva chiarimenti su questa materia: “La risposta positiva che arriva dall’Agenzia delle Entrate – sottolinea Valter Francescato, Direttore tecnico di AIEL – mette un punto fermo sul tema e conferma la bontà della soluzione offerta dal riscaldamento rinnovabile a biomasse, in abbinamento ad interventi di efficientamento dell’edificio, che si rivela ancora più interessante nelle aree interne e montane, dove gli edifici datati di caldaie centralizzate a gasolio o GPL (petrolio liquido) che andrebbero riqualificati sono molto numerosi e dove c’è la possibilità di realizzare filiere corte virtuose che valorizzano al meglio l’abbondante risorsa legnosa locale”.

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