La Certificazione Energetica degli Edifici
Il 19 agosto 2005 viene emanato il decreto legislativo n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia”. Il decreto consta di tre parti: una prima parte che pone i principi generali, una seconda che regolamenta il regime transitorio fino all’entrata in vigore dei decreti attuativi previsti per dare attuazione ai principi generali, una terza parte che riporta le disposizioni finali per la sua attuazione.
Definizioni (art. 2)
Edificio di nuova costruzione: è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
Prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio: è la quantità annua di energia effettivamente consumata per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico.
Attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio: è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio.
Ambito di applicazione (art. 3)
Il decreto è da applicarsi per i seguenti interventi:
- nuova costruzione o ristrutturazione integrale per edifici con superficie maggiore a 1000 metri quadrati e per ampliamenti di volume maggiore al 20% (applicazione integrale);
- ristrutturazione integrale per edifici con superficie minore a 1000 metri quadri o ristrutturazione parziale e manutenzione straordinaria dell’involucro indipendentemente dalla superficie (applicazione limitata);
- sostituzione o ristrutturazione integrale dell’impianto termico (applicazione limitata);
- edifici esistenti, attraverso un percorso graduale definito all’art. 6.
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto vengono definiti attraverso uno o più decreti attuativi:
- i criteri e le metodologie di calcolo e i requisiti minimi degli impianti;
- i criteri generali di prestazione energetica per edilizia convenzionata, pubblica e privata;
- i requisiti professionali e di accreditamento per la certificazione.
La certificazione energetica è obbligatoria a partire dall’8 ottobre 2006. La certificazione avrà validità 10 anni e dovrà essere aggiornata a seguito di ogni intervento di ristrutturazione.
L’attestato di certificazione energetica dovrà essere allegato all’atto di compravendita dell’edificio o consegnato al conduttore nel caso di locazione.
Gli edifici pubblici con una superficie maggiore a 1000 metri quadrati dovranno esporre in un luogo visibile l’attestato di certificazione energetica.
Le disposizioni del 6 ottobre 2006 introducono l’obbligo di certificazione anche per gli edifici esistenti, attraverso un percorso graduale così definito:
Entrata in vigore | Ambito di applicazione | Ambito di applicazione |
Dal 1 luglio 2007 | Edifici esistenti o in fase di costruzione con permesso di costruire rilasciato prima del 08/10/2005 | Obbligo di certificazione energetica, ma solo al momento dell’immissione sul mercato immobiliare |
| Edifici con superficie maggiorea 1000 metri quadrati | Obbligo di certificazione energetica, ma solo in caso di compravendita dell’intero immobile | |
Dal 1 luglio 2008 | Edifici con superficie inferiorea 1000 metri quadrati | Obbligo di certificazione energetica, ma solo in caso di compravendita dell’intero immobile |
Dal 1 luglio 2009 | Compravendita del singolo appartamento | Obbligo dell’attestato di efficienza energetica |
Dal 1 gennaio 2007 | Il certificato energetico è necessario per accedere ad incentivi ed agevolazioni di qualsiasi natura correlati in qualsiasi modo ad interventi sull’edificio. | |
Il decreto 192 prevedeva un’entrata in vigore dall’8 ottobre 2006 dell’obbligo di certificazione energetica e rinviava a successivi decreti attuativi la definizione di linee guida ad oggi ancora non emanate. La mancata definizione delle linee guida per la certificazione attualmente non creerà comunque incertezza nel mercato edilizio per due ragioni:
- gli edifici per i quali è stata richiesta la concessione edilizia dopo l’entrata in vigore del decreto 192 (e quindi soggetti all’obbligo di certificazione energetica) saranno nella maggior parte dei casi completati solo a partire dalla prossima primavera (quando le linee guida saranno pronte);
- l’attuale schema di decreto provvede a fissare una disciplina transitoria in base alla quale fino a quando le linee guida non saranno emanate e rese operative la certificazione energetica (che secondo il decreto 192 deve essere fatta da soggetti terzi) potrà essere sostituita da un attestato di qualificazione fatto dal progettista dell’edificio o dal direttore dei lavori.
I soggetti responsabili del controllo e della manutenzione degli impianti sono il proprietario, il conduttore, l’amministratore o un terzo per essi.
L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione deve redigere un rapporto conforme ai modelli previsti dal decreto 192.
Progettazione e controlli (art. 8)
La relazione tecnica, la conformità delle operee l’attestato di qualificazione energetica devono essere consegnati al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Il Comune definisce le modalità di controllo, accertamenti ed ispezioni volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale. I Comuni effettuano le operazioni di controllo e verifica anche su richiesta del committente, dell’acquirente o del conduttore dell’edificio. Il costo di tali ispezioni è a carico del richiedente.
Norme transitorie (art. 11)
Fino alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10come modificata dal presente decreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato I.
Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l’attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica rilasciato dal progettista o dal direttore dei lavori.
Sanzioni (art. 15)
Soggetto | Omissione | SANZIONE |
Progettista | Relazione tecnica o attestato di qualificazione non conformi all’articolo 8 del decreto | Sanzione amministrativa: 30% parcella |
Progettista | Relazione tecnica o attestato di qualificazione non veritieri | Sanzione amministrativa: 70% parcella Segnalazione all’ordine professionale |
Direttore dei lavori | Omissione di presentazione di asseverazione di conformità e di attestato di qualificazione, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori | Sanzione amministrativa: 50% parcella Segnalazione all’ordine professionale |
Direttore dei lavori | Falsità nella asseverazione di conformità delle opere e di attestato di qualificazione | Reclusione 6 mesi o multa 500 € |
Chi rilascia la certificazione | Attestato di certificazione non veritiero | Sanzione amministrativa: da 500 € a 3000 € |
Proprietario, conduttore, amministratore | Esercizio e manutenzione degli impianti come stabilito all’art. 7 del decreto | Sanzione amministrativa: da 500 € a 3000 € |
Manutentore | Manutenzione degli impianti come stabilito all’art. 7 del decreto | Sanzione amministrativa: da 1000 € a 6000 € + Segnalazione alla Camera di commercio |
Costruttore | Mancata consegna dell’originale della certificazione energetica insieme all’immobile | Sanzione amministrativa: da 5000 € a 30000 € |
Acquirente | Se l’attestato di certificazione energetica non è allegato all’atto di compravendita, l’acquirente può far valere la nullità del contratto. | |
Locatario | Se l’attestato di certificazione energetica non è reso disponibile come all’art. 6 comma 4, il locatario può far valere la nullità del contratto. | |
Data di entrata in vigore: 08/10/2005
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