Il Milleproroghe ferma obbligo rinnovabili al 35%

Rinviato al 2018 l’obbligo della quota del 50% di utilizzo delle rinnovabili termiche nei nuovi edifici o per le ristrutturazioni rilevanti

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Il decreto Milleproroghe, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 304 del 30 dicembre scorso, prevede alcune novità che interessano il mondo delle costruzioni e delle energie rinnovabili.

Oltre al rinvio al 30 giugno dell’obbligo di installazione di contabilizzatori e termovalvole nei condomini, di cui vi abbiamo già parlato, il DL ha posticipato le scadenze fissate dal Dlgs 28 del 2011 sull’obbligo di utilizzo di rinnovabili per le nuove costruzioni o in caso di grandi ristrutturazioni, ai fini del raggiungimento dei target europei al 2020, stabilendo che ancora per il 2017 le fonti rinnovabili possano coprire il 35% del fabbisogno energetico legato al riscaldamento invernale, al raffrescamento estivo e alla produzione di acqua calda sanitaria.
E’ stato dunque posticipato di un anno l’aumento dal 35% al 50% dell’obiettivo di rinnovabili termiche per i nuovi edifici e le ristrutturazioni rilevanti, che decorrerà sulla base dei titoli edilizi rilasciati dal 1 gennaio 2018.

Tra le prime reazioni il senatore M5S della Commissione Industria, Gianni Girotto, ha commentato che questa proroga causerà ulteriori ostacoli per la crescita e lo sviluppo della generazione distribuita, delle rinnovabili e dell’efficienza energetica. Secondo il Senatore si tratta di un nuovo regalo ai produttori di energia da fonti fossili che provocherà un ritardo inaccettabile sulla strada del risparmio e dell’efficienza energetica.

Ricordiamo che il Dlgs 28/2011 definisce gli Edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante:
• edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
• edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.

Sono esclusi gli edifici sottoposti a vincolo storico e artistico. I target negli edifici pubblici sono aumentati del 10% mentre sono ridotti del 50% nei centri storici.

Si definiscono Edifici di nuova costruzione:
• edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Dlgs 28/2011.

Un’altra proroga fissata dal Decreto stabilisce che slitti di due anni, al 1 gennaio 2018, la scadenza per la definizione e l’adeguamento da parte dell’Autorità della struttura degli oneri della bolletta elettrica per i clienti non domestici. “Sui costi della bolletta elettrica, commenta il Senatore Girotto, è necessario dare certezze alle attività produttive proponendo il mantenimento della gran parte degli oneri sui consumi e il ripristino dei sistemi di distribuzione chiusi per favorire l’Efficientamento energetico e la generazione distribuita”.

Il Milleproroghe proroga anche le scadenze relative al Sistri, posticipando al 31 dicembre 2017, l’entrata in vigore degli obblighi relativi al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e il dimezzamento delle sanzioni per la mancata iscrizione al Sistri e per il mancato pagamento del contributo d’iscrizione.

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Tema Tecnico

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