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E’ dello scorso 28 maggio una news, sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico, dal titolo “Obiettivi di efficienza energetica al 2020: a che punto siamo? ” in cui il Ministero presenta il livello di conseguimento dei target al 31 dicembre 2017 riportato all’interno della relazione annuale che lo stesso ha inviato il 30 aprile alla Commissione europea a cura di Daniela Petrone – Vice Presidente ANIT Obiettivi al 2020 Gli obiettivi di efficienza energetica dell’Italia al 2020 sono definiti nel Piano nazionale per l’efficienza energetica del 2017 (PAEE) in cui il Paese si è dato un programma di miglioramento dell’efficienza energetica teso a risparmiare 20 Mtep/anno di energia primaria e 15,5 Mtep/ anno di energia finale. Al 2020 il consumo atteso in termini di energia primaria è di 158 Mtep e di energia finale è di 124 Mtep. A questo target si aggiunge, ai sensi della Direttiva Europea sull’efficienza energetica, la cosiddetta EED (2012/27/UE, articolo 7), una riduzione dei consumi di energia finale obbligatoria, da conseguire per mezzo di politiche attive, gli strumenti di promozione.Inoltre, sulla base dell’articolo 5 della stessa direttiva EED, l’Italia è impegnata nella riqualificazione degli edifici della pubblica amministrazione centrale ad un tasso del 3% annuo della superficie occupata. Nella tabella che segue sono indicati i risparmi attesi al 2020 in energia finale e primaria suddivisi per settore e per misure di intervento.E’ evidente che le attese maggiori sono legate in primis allo strumento dei certificati bianchi applicati nel settore prevalentemente industriale ma anche all’applicazione degli standard normativi che hanno un loro peso anche per il settore residenziale, ma ci si attende molto dai trasporti. Consumi e risparmi conseguiti I consumi finali di energia (esclusi gli usi non energetici) nel 2016 sono stati pari a 115,9 Mtep, in lieve diminuzione (-0,3%) rispetto al 2015, principalmente dovuta ai cali nel settore trasporti, -1,1%, e nel settore residenziale, -1,0%. Il settore civile, settore di nostro interesse, assorbe oltre il 40% del totale dei consumi finali: il peso dei consumi del settore residenziale è pari 27,8%, del settore servizi al 13,8% e in costante crescita.Il settore trasporti impiega circa un terzo dei consumi finali, seguito dall’industria con il 22,1%. La quota dei consumi del settore agricolturae pesca è pari a 2,5%. Risposta all’art.7 della Direttiva EED: strumenti di promozione Gli strumenti di sostegno per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica messi in campo dal Ministero e definiti nella StrategiaEnergetica Nazionale sono: i certificati bianchi le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica ed il recupero edile del patrimonio edilizio esistente; il Conto termico; il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica; il Piano Impresa 4.0. Di questi gli strumenti che riguardano il settore dell’edilizia sono soprattutto le detrazioni fiscali e il conto termico ma vedremo più nel dettaglio la novità 2018 del fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica. Il Fondo per l’Efficienza Energetica Lo scorso 6 marzo 2018 è stato pubblicato nella G. U. n. 54 il Decreto attuativo del MiSE per il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica, ma sono attualmente in fase di finalizzazione le regole applicative per presentare le domande e rendere lo strumento a tutti gli effetti operativo. Il Fondo è finalizzato a favorire, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti, il finanziamento di interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari e investitori privati sulla base di un’adeguata condivisione dei rischi. Il Fondo ha una natura rotativa e si articola in due sezioni che operano:a) una sezione per la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento, cui è destinato il 30% delle risorse che annualmenteconfluiscono nel Fondo;b) una sezione per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato cui è destinato il 70% delle risorse che annualmente confluiscononel Fondo. La sezione garanzie prevede inoltre, una riserva del 30% per gli interventi riguardanti reti o impianti di teleriscaldamento, mentre il 20% delle risorse stanziate per la concessione di finanziamenti è riservata alla Pubblica Amministrazione. La legge di Bilancio per il 2018 prevede, infine, l’integrazione di questo strumento con un’ulteriore sezione finalizzata a stimolare i finanziamenti di interventi standard di efficienza energetica nei condomini.I settori interessati dal fondo sono piuttosto ampi, dagli interventi finalizzati alla riduzione dei consumi di energia nei processi industriali, alla realizzazione e ampliamento di reti per il teleriscaldamento e/o per il telereffrescamento, all’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, ivi inclusa l’illuminazione pubblica, nonché per la riqualificazione energetica degli edifici. I soggetti benefi ciari sono imprese e Pubblica Amministrazione che intervengono su immobili, impianti e processi produttivi. Per l’ambitoimprenditoriale, le agevolazioni possono essere concesse alle imprese di tutti i settori, anche in forma aggregata o associata, ivi comprese le Esco (certificate ai sensi della norma UNI CEI 11352). Le imprese hanno accesso sia alla garanzia offerta dal fondo, fino all’80% dell’ammontare dell’operazione e comunque tra un minimo di 150 mila euro e un massimo di 2,5 milioni di euro, sia al finanziamento a tasso agevolato (concessi da un minimo di 250 mila euro e 4 milioni di euro a copertura del 70% dei costi agevolabili), anche cumulativamente, nei limiti della copertura dei costi ammissibili disciplinati dalla norma. Le Pubbliche amministrazioni invece possono beneficiare esclusivamente di finanziamenti a tasso agevolato, della durata massima di quindici anni e con un limite del 60% dei costi agevolabili per tutti gli interventi ammissibili (miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà della pubblica amministrazione, nonché degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all’edilizia popolare; miglioramento dell’efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche), con l’eccezione di quelli relativi alle infrastrutture pubbliche che godono di un limite dell’80%. Perché porre un limite del 60%? Per un doppio scopo, da una parte coinvolgere maggiormente la struttura pubblica ricorrendo al cofinanziamento degli interventi, che peròpuò avvenire ed essere ripagato tramite il ricorso e il cumulo dei diversi meccanismi di incentivazione già disponibili a livello nazionale e locale.Se ad esempio un ente/istituto autonomo delle case popolari volesse intervenire sulla riqualificazione energetica del proprio patrimonio pubblico residenziale potrebbe utilizzare il fondo per avere disponibilità del 60% della spesa e coprire il restante 40% con i fondi strutturali regionale e vedersi restituito una percentuale di quella spesa con il Conto Termico, permettendo un più efficace utilizzo delle risorse disponibili.Tutto sta nel conoscere gli strumenti a disposizione, essere aggiornati alle normative vigenti in materia e mettere a sistema con in un puzzletutte le risorse disponibili, il tutto renderebbe a costo zero per la PA l’intervento, questo perché le agevolazioni concesse alla PA sono cumulabili con altri incentivi, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100 per cento dei costi ammissibili. Risposta all’art.5 della Direttiva EED: strumenti di promozione Come detto sopra l’art.5 riguarda l’obbligo di riqualificazione energetica del 3% della superficie degli immobili occupati dalla Pubblica Amministrazione centrale.Nel quadriennio 2014-2017 risultano realizzati, in fase di realizzazione o programmati interventi su oltre 190 immobili, per una superficie utile complessiva di oltre 1.870.000 m2. Il dato è imputabile, per gran parte della consistenza (sia in termini di interventi sia in termini di superficie riqualificata), al programma per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della PA centrale (Prepac), mentre il residuo è riconducibile ad altre misure di incentivazione specifiche (programmi POI-energia) e agli interventi eseguiti dall’Agenzia del Demanio nell’ambito del Sistema accentrato delle manutenzioni (c.d. Manutentore Unico) di cui al Decreto legge n. 98 del 2011. La tabella sottostante riporta la superficie complessiva da riqualificare e la superficie degli edifici oggetto di intervento Riqualificazione energetica edifici PA centrale – Risultati 2014-2017 Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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