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Indice degli argomenti Toggle Il cambio di paradigma del Consiglio di Stato sui pannelli fotovoltaici nei centri storiciQuando (e come) la Soprintendenza può dire noIl quadro normativo attualeIl ruolo dei piani paesaggistici regionali e dei regolamenti edilizi comunaliLa valutazione caso per casoI requisiti tecnici per l’integrazione architettonica dei pannelli fotovoltaiciLa procedura autorizzativa per la posa di pannelli fotovoltaici nei centri storiciFotovoltaico integrato negli edifici storici, le tecnologie disponibiliFAQ pannelli fotovoltaici nei centri storiciÈ possibile installare pannelli fotovoltaici nei centri storici?Serve sempre l’autorizzazione paesaggistica?Cosa dice il Consiglio di Stato sul fotovoltaico nei centri storici?Quali sono i vincoli principali da rispettare?I pannelli fotovoltaici devono essere invisibili?Si possono installare pannelli fotovoltaici su edifici vincolati?Quali sono i criteri estetici richiesti?Esistono differenze tra regioni o comuni per quanto riguarda la normativa?Quanto incide la tutela del paesaggio sulla decisione finale?È possibile ricevere un diniego anche se i pannelli sono poco visibili?Esistono linee guida tecniche per progettare l’integrazione del fotovoltaico negli edifici storici? Installare pannelli fotovoltaici nei centri storici è sempre stato possibile, seppure spesso burocraticamente e tecnicamente complicato, ma oggi non si tratta più di una eccezione, quanto di una prospettiva concreta per conciliare efficienza energetica e tutela del patrimonio architettonico esistente. Elemento discriminante una sentenza del 2025 del Consiglio di Stato, che ha fissato criteri tecnici e giuridici precisi, aprendo la strada all’integrazione delle energie rinnovabili anche negli edifici soggetti a vincolo paesaggistico. Il cambio di paradigma del Consiglio di Stato sui pannelli fotovoltaici nei centri storici Con la sentenza 2808/2025, il Consiglio di Stato ha stabilito un principio fondamentale: la presenza di pannelli fotovoltaici sulla copertura di un edificio situato in un centro storico o in un’area sottoposta a tutela paesaggistica non costituisce, di per sé, elemento di disturbo visivo incompatibile con la conservazione del paesaggio urbano. Fino ad allora, l’orientamento prevalente tendeva a opporre un diniego automatico a qualsiasi installazione in contesti tutelati, spesso senza una valutazione puntuale del progetto. La sentenza ha ribaltato questa impostazione, aprendo alla valutazione caso per caso di ogni installazione, sulla base di una analisi tecnica considerante la qualità del progetto, il livello di integrazione con il contesto, l’effettivo impatto visivo. Si è trattato di un cambio di paradigma significativo, che ha riconosciuto le attuali esigenze della transizione energetica e supera l’approccio conservativo aprioristico, senza tuttavia rinunciare alla tutela del patrimonio storico e paesaggistico del nostro paese. Quando (e come) la Soprintendenza può dire no Uno degli aspetti più innovativi della sentenza n. 2808/2025 riguarda il potere discrezionale della Soprintendenza. Il Consiglio di Stato ha chiarito che, pur confermando la competenza e l’autorità dell’organo tutorio, i suoi dinieghi non possono essere generici o immotivati. Quindi, ogni eventuale parere negativo della Soprintendenza deve essere adeguatamente motivato, con riferimento a specifici elementi di un progetto che risultino incompatibili con la tutela paesaggistica, e costruttivo, ovvero indicare le modifiche progettuali che consentirebbero di superare le criticità riscontrate. Questo approccio favorisce un dialogo tecnico tra progettista e autorità preposta, al fine di trovare soluzioni praticabili. Un diniego non può quindi limitarsi a invocare genericamente la tutela del paesaggio, ma individuare elementi specifici che rendano l’opera incompatibile e, ove possibile, suggerire alternative possibili. Il D. Lgs. 178/2025 ha poi ulteriormente semplificato la procedura di richiesta di parere alla Soprintendenza anche in zona A (i centri storici): nella maggior parte dei casi è infatti obbligatorio notificare l’intervento, ma non è indispensabile il ricevimento di una autorizzazione. Il quadro normativo attuale Per installare pannelli fotovoltaici in centro storico o sulla copertura di un edificio vincolato il riferimento normativo di base è il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), che subordina gli interventi edilizi all’ottenimento di una autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza territorialmente competente, dopo il parere della commissione paesaggistica del Comune. A questo quadro si affianca però il sistema delle aree idonee e non idonee alle fonti rinnovabili, definito dal Decreto MASE del 21 giugno 2024 (in vigore dal 30 dicembre 2024) in attuazione dell’art. 20 del D. Lgs. 199/2021. Le regioni sono chiamate a individuare aree idonee o espressamente escluse: nelle prime, l’installazione del fotovoltaico è potenzialmente ammessa, anche in presenza di vincoli, purché il progetto rispetti le condizioni stabilite dalla normativa in vigore e dalla giurisprudenza più recente. Il divieto assoluto vale infatti esclusivamente nelle aree non idonee espressamente identificate dalle singole regioni; in tutte le altre zone, incluse quelle sottoposte a vincolo paesaggistico, la posa è potenzialmente possibile se il progetto risulta compatibile con il contesto. Il D. Lgs. 178/2025 (correttivo del Testo Unico sulle rinnovabili TU FER), entrato in vigore l’11 dicembre 2025, ha infine liberalizzato significativamente le installazioni anche in zona A, vale a dire nei centri storici. Il ruolo dei piani paesaggistici regionali e dei regolamenti edilizi comunali La normativa sui pannelli solari nei centri storici non è uguale per tutto il territorio nazionale. I Piani Paesaggistici Regionali (PPR) e i regolamenti edilizi comunali possono infatti introdurre prescrizioni più restrittive, rispetto al quadro normativo nazionale, individuando ulteriori categorie di aree in cui l’installazione sia vietata o soggetta a condizioni particolari. Alcune regioni hanno già recepito il Decreto MASE del 2024 e pubblicato proprie mappe delle aree idonee, con indicazioni dettagliate anche per i centri storici e i borghi, altre invece sono ancora in fase di adeguamento. Bisogna ricordare tuttavia che per il D. Lgs. 178/2025 un regolamento edilizio comunale vietante genericamente la posa in opera di un impianto fotovoltaico in centro storico viene annullato dal potere della normativa nazionale. La valutazione caso per caso Il principio della valutazione del singolo progetto implica alcune variabili da considerare per ottenere il consenso all’installazione di pannelli fotovoltaici in centro storico: la geometria delle coperture e la loro compatibilità con i moduli fotovoltaici previsti dal progetto; i materiali e le colorazioni adottate, in relazione alla continuità cromatica con il manto di copertura esistente; la visibilità dei pannelli da spazi pubblici (come strade e piazze); il grado di integrazione architettonica con l’insieme edilizio circostante; la reversibilità dell’intervento, vale a dire la possibilità di ripristinare lo stato originario senza danni. Non è quindi sufficiente che i pannelli siano solamente poco visibili, ma dimostrare, con l’ausilio di elaborati tecnici adeguati, che l’installazione dei pannelli fotovoltaici sia compatibile con la qualità paesaggistica e architettonica del contesto. I requisiti tecnici per l’integrazione architettonica dei pannelli fotovoltaici Per ottenere l’autorizzazione paesaggistica all’installazione dei pannelli fotovoltaici in centro storico o in un’area vincolata, il progetto deve soddisfare alcuni requisiti imprescindibili, sia tecnici sia progettuali. Innanzi tutto i moduli fotovoltaici devono avere bassa riflettanza così da limitare i riflessi luminosi, che possono alterare la percezione visiva del paesaggio circostante, e colorazione che si armonizzi con il manto di copertura esistente. Inoltre, lo schema di posa dei pannelli deve essere regolare, assecondante le linee e le proporzioni delle falde del tetto (non è possibile modificare la sagoma dell’edificio), così da non disturbare la visione d’insieme dell’edificio. Elaborati grafici dettagliati devono poi documentare stato di fatto e di progetto, con simulazioni fotorealistiche dell’impatto visivo da principali punti di osservazione, ed essere corredati di relazione allegata, illustrante la compatibilità dell’intervento con i caratteri identificativi del contesto. Il modulo fotovoltaico integrato Wevolt X-Roof di Wienerberger grazie alle finiture e all’innovativo colore terracotta permette di trasformare gli impianti in elementi architettonici di pregio. Il risultato è un tetto gradevole da vedere, a tenuta d’acqua, resistente al fuoco e al vento, dall’aspetto contemporaneo e con garanzia di un ottimo rendimento. Duraturo e semplice da manutenere, si posa in modo intuitivo e veloce. La procedura autorizzativa per la posa di pannelli fotovoltaici nei centri storici La procedura autorizzativa per l’installazione di pannelli fotovoltaici nei centri storici segue percorsi differenti, a seconda della situazione esistente. Se l’impianto fotovoltaico ha un basso impatto paesaggistico (non sporge dalla copertura, non è visibile da spazi pubblici, è mimetizzato architettonicamente), una potenza inferiore ai 12 MW e l’edificio non ha un vincolo diretto di bene culturale, si può procedere in edilizia libera, presentando una CILA al Comune di pertinenza, senza richiedere l’autorizzazione paesaggistica. Quando invece l’impianto non rispetta i criteri di basso impatto è necessario presentare una SCIA al Comune e richiedere parere paesaggistico alla Soprintendenza, obbligatorio ma non vincolante. Diverso ovviamente il caso di un complesso con vincolo diretto (valore storico-artistico, sito UNESCO, secondo l’art. 10 del D. Lgs. 42/2004): in tal caso il parere della Soprintendenza, obbligatorio, deve essere anche positivo. Fotovoltaico integrato negli edifici storici, le tecnologie disponibili Sul mercato esistono oggi soluzioni tecniche appositamente sviluppate per l’integrazione architettonica del fotovoltaico in contesti storici o vincolati. I moduli fotovoltaici integrati (BIPV – building-integrated photovoltaics) possono sostituire elementi costruttivi tradizionali, come tegole e coppi, lastre di copertura, componenti di facciata, riducendo al minimo l’impatto visivo finale. Gli elementi con celle back-contact (a contatti posteriori), avendo tutti i collegamenti elettrici sul retro, eliminano le griglie metalliche frontali e per questo migliorano l’estetica generale, massimizzando tra l’altro l’area di assorbimento. Così come i pannelli colorati con trattamenti speciali, che si mimetizzano perfettamente con il contesto. Si tratta di soluzioni che possono avere un costo superiore a quello dei moduli standard, ma offrono il vantaggio di una maggiore compatibilità con le prescrizioni paesaggistiche. FAQ pannelli fotovoltaici nei centri storici È possibile installare pannelli fotovoltaici nei centri storici? La sentenza n. 2808/2025 del Consiglio di Stato ha chiarito che la presenza di pannelli fotovoltaici in un centro storico non è di per sé incompatibile con la tutela del paesaggio. L’installazione deve essere valutata caso per caso, sulla base di un progetto che dimostri la compatibilità dell’intervento con il contesto. Serve sempre l’autorizzazione paesaggistica? In linea generale, per gli edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o in centri storici classificati come tali dagli strumenti urbanistici, è necessaria l’autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Fanno eccezione alcuni interventi di modesta entità su edifici non direttamente vincolati, ma è sempre consigliabile verificare la situazione specifica con il Comune e la Soprintendenza competenti. Cosa dice il Consiglio di Stato sul fotovoltaico nei centri storici? Con la sentenza n° 2808/2025, il Consiglio di Stato ha stabilito che i dinieghi della Soprintendenza non possono essere generici, ma devono essere motivati in modo specifico e costruttivo, ovvero indicare le modifiche progettuali che permetterebbero di ottenere l’autorizzazione. Viene inoltre affermato il principio della valutazione individuale di ogni progetto, superando i criteri troppo rigidi applicati in passato. Quali sono i vincoli principali da rispettare? I vincoli principali per la posa di pannelli fotovoltaici nei centri storici riguardano l’impatto visivo, quindi conviene optare per soluzioni con bassa riflettanza, finiture cromaticamente compatibili con le coperture esistenti, schemi regolari che non alterino la percezione d’insieme dell’edificio e visibilità limitata o nulla dagli spazi pubblici. Occorre, inoltre, rispettare le prescrizioni del Codice dei Beni Culturali, dei piani paesaggistici regionali e dei regolamenti edilizi comunali. I pannelli fotovoltaici devono essere invisibili? È necessario che l’impatto visivo sia ridotto e che l’installazione sia compatibile con i caratteri identificativi del contesto. La sentenza n° 2808/2025 del Consiglio di Stato ha chiarito che una installazione visibile, ma ben integrata dal punto di vista architettonico, può essere autorizzata. Si possono installare pannelli fotovoltaici su edifici vincolati? Anche gli edifici soggetti a vincolo paesaggistico o monumentale possono ospitare impianti fotovoltaici, a condizione che il progetto sia compatibile con le caratteristiche dell’edificio e del contesto e che vengano rispettati tutti i requisiti tecnici e normativi richiesti. Per gli edifici vincolati come beni culturali (monumenti, edifici di interesse storico-artistico), le condizioni sono più restrittive e il parere della Soprintendenza è obbligatorio e vincolante. Quali sono i criteri estetici richiesti? I criteri estetici principali riguardano la continuità cromatica (finiture scure, in armonia con il colore del tetto), la bassa riflettanza (per ridurre i riflessi luminosi), la regolarità geometrica della disposizione dei moduli e la loro visibilità limitata dai principali punti di osservazione pubblici. L’utilizzo di tecnologie BIPV (fotovoltaico integrato negli elementi costruttivi) facilita spesso il rispetto di questi criteri. Esistono differenze tra regioni o comuni per quanto riguarda la normativa? La normativa nazionale fissa i principi generali, ma i piani paesaggistici regionali e i regolamenti edilizi comunali possono introdurre prescrizioni aggiuntive o più restrittive. Alcune regioni hanno già definito le mappe delle aree idonee e non idonee in attuazione del Decreto MASE del 2024, altre sono ancora in fase di adeguamento. Prima di avviare qualsiasi progetto è dunque indispensabile verificare la situazione specifica dell’area. Quanto incide la tutela del paesaggio sulla decisione finale? La tutela del paesaggio è il fattore centrale nella valutazione delle installazioni fotovoltaiche nei centri storici. Tuttavia, secondo la giurisprudenza più recente, essa non può tradursi in un divieto automatico e generalizzato. La valutazione deve essere bilanciata con le esigenze della transizione energetica e deve tener conto dell’effettivo impatto del progetto specifico sul contesto paesaggistico. È possibile ricevere un diniego anche se i pannelli sono poco visibili? È possibile ricevere un diniego, ma deve essere adeguatamente motivato con riferimento agli elementi che rendono il progetto incompatibile con la tutela paesaggistica. Un parere negativo privo di motivazione specifica o basato su criteri generici può essere impugnato davanti al TAR. La Soprintendenza è inoltre tenuta a indicare le modifiche progettuali che consentirebbero di superare le criticità, assumendo così un ruolo propositivo oltre che valutativo. Esistono linee guida tecniche per progettare l’integrazione del fotovoltaico negli edifici storici? Sì. Un riferimento utile sono le Linee guida per l’integrazione del fotovoltaico in contesti di pregio storico e paesaggistico pubblicate da Regione Lombardia con Eurac Research e SUPSI (progetto Interreg Italia-Svizzera BIPV Meets History). Il documento illustra i criteri di integrazione estetica, tecnologica ed energetica dei sistemi BIPV — dalla scelta di colore, riflessione e texture dei moduli fino alla complanarità con le falde e alla disposizione regolare dei pannelli — e specifica la documentazione progettuale minima da allegare alla richiesta di autorizzazione paesaggistica. Pur riferendosi al territorio lombardo e precedendo gli aggiornamenti normativi del 2024-2025, restano un riferimento metodologico valido. Il testo è scaricabile dal sito di Regione Lombardia. 23/04/2025 Sì ai pannelli fotovoltaici nei centri storici, i requisiti secondo il Consiglio di Stato Con una sentenza storica per le fonti green, il Consiglio di Stato detta requisiti e condizioni per installare i pannelli nei centri storici senza danneggiare l’estetica del paesaggio. A cura di: Adele di Carlo Indice degli argomenti Toggle Il cambio di paradigma del Consiglio di Stato sui pannelli fotovoltaici nei centri storiciQuando (e come) la Soprintendenza può dire noIl quadro normativo attualeIl ruolo dei piani paesaggistici regionali e dei regolamenti edilizi comunaliLa valutazione caso per casoI requisiti tecnici per l’integrazione architettonica dei pannelli fotovoltaiciLa procedura autorizzativa per la posa di pannelli fotovoltaici nei centri storiciFotovoltaico integrato negli edifici storici, le tecnologie disponibiliFAQ pannelli fotovoltaici nei centri storiciÈ possibile installare pannelli fotovoltaici nei centri storici?Serve sempre l’autorizzazione paesaggistica?Cosa dice il Consiglio di Stato sul fotovoltaico nei centri storici?Quali sono i vincoli principali da rispettare?I pannelli fotovoltaici devono essere invisibili?Si possono installare pannelli fotovoltaici su edifici vincolati?Quali sono i criteri estetici richiesti?Esistono differenze tra regioni o comuni per quanto riguarda la normativa?Quanto incide la tutela del paesaggio sulla decisione finale?È possibile ricevere un diniego anche se i pannelli sono poco visibili?Esistono linee guida tecniche per progettare l’integrazione del fotovoltaico negli edifici storici? L’installazione di impianti fotovoltaici nei centri storici italiani è stata, fino a poco tempo fa, ostacolata da rigidi vincoli paesaggistici. Tuttavia una recente sentenza del Consiglio di Stato, la n. 2808/2025, ha stabilito un principio importante per le fonti green, ponendo le basi per un’evoluzione normativa e progettuale che consente l’integrazione delle energie rinnovabili anche in contesti edilizi tutelati. Nella sentenza in questione, il CdS stabilisce i criteri tecnici e legali per la corretta installazione dei pannelli fotovoltaici nei centri storici. Partendo da un caso pratico, il Consiglio di Stato ha fissato i nuovi punti cardine per la transizione green dei centri storici e dei luoghi sottoposti a tutela. Per quanto riguarda i centri con bellezze storiche e architettoniche, secondo la recente giurisprudenza, devono essere superati i criteri troppo rigidi, in favore di una valutazione caso per caso. Il consenso o il diniego all’installazione va valutato in base all’analisi di un progetto specifico e al livello di integrazione tra i pannelli e il paesaggio o l’architettura tipica del luogo. La presenza dei pannelli, quindi, non è più da considerarsi automaticamente come elemento di disturbo visivo, soprattutto alla luce delle attuali esigenze di transizione ecologica. Al contrario, i progetti devono essere sottoposti a una valutazione tecnica approfondita, che tenga conto della geometria delle coperture, dei materiali impiegati, delle colorazioni adottate e dell’eventuale visibilità da spazi pubblici. Articolo aggiornato Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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